Il Tirreno

Pistoia

L’ANGOLO
DEL LEGALE

Il cane abbaia? Padrone responsabile

Avv. Maddalena Cappellini   maddalena.cappellini@hotmail.it

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 Io e mio marito abitiamo in una villetta nella zona di Pistoia Ovest, separata da quella del vicino da una piccola porzione di giardino. Il nostro confinante possiede un cane di taglia media il quale abbaia per un nonnulla ad ogni ora del giorno e soprattutto della notte. Noi abbiamo anche un figlio di pochi mesi che, inevitabilmente, la notte viene svegliato dall'abbaiare del cane. Il vicino è a conoscenza del disagio ma fa orecchi da mercante. Possiamo tutelarci? Maria Paola  Purtroppo quello dei rumori molesti, specie durante la notte, è un problema che affligge moltissime persone, sia all'interno delle strutture condominiali, e pertanto a stretto contatto gli uni agli altri, sia semplici vicini e confinanti.  Innanzitutto occorre premettere che il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone è tutelato penalmente dall'articolo 659 del Codice penale il quale recita: "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi ed intrattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a fino a 309 euro".  Come vede la normativa contempla anche il suo caso, ossia il disturbo arrecato al riposo delle persone dall'abbaiare dei cani. Non essendo mai il diritto una scienza esatta, anche la norma in oggetto è stata fonte di discussioni interpretative, spesso completamente divergenti, che hanno interessato nel corso degli anni anche la Suprema Corte. Inizialmente infatti la Cassazione, partendo da un'iniziale interpretazione "restrittiva" dell'ambito di applicazione, riteneva che per poter comminare la sanzione di cui al 659 c.p., occorresse che l'abbaiare dei cani fosse idoneo a propagarsi sì da disturbare potenzialmente una pluralità di persone (Cass. Sez. I Pen. 1109/99).  Questa interpretazione rendeva assai difficile l'applicazione della sanzione poiché, magari proprio come nel suo caso Maria Paola, spesso l'abbaiare disturbava (solamente o maggiormente) il confinante più vicino, il quale si vedeva preclusa la possibilità di ottenere giustizia a causa della mancanza del requisito della "pluralità di soggetti lesi".  Ebbene, con la recentissima sentenza n.715/11 la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che risponde penalmente il proprietario del cane che non ne impedisce l'abbaiare, anche nelle ore notturne, rumore questo idoneo - si badi non occorre l'effettività del disturbo - ad arrecare danno alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato - ossia anche una sola - di persone.  La normativa è quindi dalla sua parte signora Maria Paola. Le consiglio di rivolgersi ad un legale per diffidare formalmente il suo vicino dal proseguire nella condotta criminosa, in difetto di riscontro potrà esser proposta azione penale per violazione del 659 c.p.

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