Il Tirreno

Pistoia

L’ANGOLO DEL LEGALE

Risarcimento anche senza assicurazione

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 PISTOIA. Verso la metà di febbraio 2011 sono rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla via Bonellina, a Pistoia. Il conducente del veicolo che mi ha tamponata ha ammesso subito la propria responsabilità, fornendomi tutti i dati tranne gli estremi della propria compagnia assicurativa, essendo privo di copertura. Come posso essere risarcita dei danni? Cristiana  Il Dpr 254/2006 ha introdotto il cosiddetto "indennizzo diretto". Per tutti i sinistri stradali avvenuti a far data dal 1º febbraio 2007, infatti, il danneggiato/assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla propria compagnia assicuratrice. Detta procedura riguarda tutti i sinistri in cui siano coinvolti due veicoli identificati, assicurati ed immatricolati in Italia.  Il suo caso quindi, signora Cristiana, non rientra tra quelli previsti dalla normativa appena esposta, essendo il veicolo colpevole della causazione del sinistro non coperto da assicurazione. Ciò non significa che lei non possa ottenere il congruo risarcimento che legittimamente le spetta. Nel caso in esame, infatti, interviene il D.L. 209/2005 (ossia il Codice delle assicurazioni private) il cui titolo XVII - sistemi di indennizzo, contempla proprio le disposizioni generali sull'indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. L'art. 283 lett. b) del ridetto decreto legge prevede appunto che il "Fondo di garanzia per le vittime della strada" possa risarcire i danni causati da veicoli a motore, per i quali vi è obbligo di assicurazione, qualora questi non risultino coperti.  Il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona sia per i danni alle cose, nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'art. 128 (in base alla categoria cui appartiene il veicolo che ha causato il danno).  Detto questo, si ricordi che resta comunque l'onere della prova, a carico del danneggiato, della mancanza di copertura assicurativa da parte del danneggiante. Prova che si riterrà ottenuta senz'altro sia a mezzo di ammissione scritta resa dal danneggiante stesso, sia mediante l'acquisizione del verbale redatto dagli ufficiali intervenuti sul posto (Polizia, Carabinieri, Municipale ecc.).  Per questo motivo è sempre importante, qualora si verifichi una circostanza del genere, far intervenire gli organi accertatori, anche se si dovesse trattare di un sinistro di lieve entità. E' infatti indispensabile, per poter adire il Fondo di garanzia per le vittime della strada, provare in maniera inconfutabile che il danneggiante era effettivamente privo di assicurazione, e di aver operato con la dovuta diligenza per l'accertamento della questione. Avvocato Maddalena Cappellini maddalena.cappellini @hotmail.it

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