Il Tirreno

Pistoia

L'assemblea sarà con i vecchi soci

Massimo Donati
Il giudice Filippo Fontani a colloquio con gli avvocati delle due parti nel corso dell’udienza del 12 gennaio scorso in tribunale
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Il giudice Filippo Fontani a colloquio con gli avvocati delle due parti nel corso dell’udienza del 12 gennaio scorso in tribunale

Il giudice: il commissario non aveva potere di annullare le tessere

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 PISTOIA. L'assemblea dell'Aias ci sarà. E a prendervi parte, il prossimo 26 marzo, potranno essere tutti i vecchi soci, quelli che la giunta nazionale avrebbe invece dichiarato decaduti. A deciderlo è stato il giudice delle esecuzioni mobiliari del tribunale. Che nell'accogliere il ricorso presentato da 56 di questi soci "fantasma" (tra cui il presidente Luigi Bardelli), è entrato anche nel merito della complessa vicenda che, dal momento del suo commissariamento, vede al centro la sezione pistoiese dell'associazione di assistenza ai disabili.  E le parole del giudice, Filippo Fontani, sono un'altra bacchettata sulle mani dell'Aias romana e del commissario Giulio Francesco Bagnale: in base allo statuto nazionale, non era in loro potere sciogliere la compagine sociale né espellere dall'associazione i membri del direttivo.  L'assemblea. Il giudice Fontani ha deciso di adempiere al provvedimento esecutivo emesso dal presidente del tribunale l'8 novembre scorso dopo che il commissario non aveva rispettato l'ordine del tribunale di convocare l'assemblea dei soci. Per la rilevanza e la delicatezza della questione, ha dato l'incarico della convocazione ad un notaio, figura professionale in grado di offrire la necessaria garanzia di imparzialità. Il notaio Ruggiero Rizzi dovrà convocare per il 26 marzo sia i vecchi soci sia quelli che, per quella data, saranno stati nel frattempo iscritti seguendo le procedure introdotte dal commissario.  L'ordine del giorno sarà lo stesso già fissato a suo tempo per l'assembela mai convocata: comunicazioni del commissario sulle finalità, i metodi e i tempi del commissariamento; discussione con la possibilità di votare delle mozioni.  Proprio la possibilità di votare delle mozioni potrebbe portare ad ulteriori complicazioni della vicenda: qualcuno, ad esempio, potrebbe proporre l'indizione di un'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali o la revisione dello statuto.  Cancellazione dei soci. Il giudice Fontani avrebbe dovuto pronunciarsi unicamente sulle modalità della convocazione dell'assemblea imposta dal presidente del tribunale. Questo il compito di un giudice delle esecuzioni. Tuttavia, come lui stesso ha spiegato, è dovuto entrare anche nel merito della questione. In quanto, il commissario Bagnale, in udienza, aveva eccepito la carenza di legittimazione dei ricorrenti a costituirsi davanti al tribunale per ottenere la convocazione dell'assemblea: non erano più soci dell'Aias.  Per quanto riguarda lo scioglimento della compagine sociale dell'Aias di Pistoia, il giudice ha rilevato come tale decisione sia stata presa arbitrariamente. Con il provvedimento del 20 ottobre scorso, la giunta esecutiva nazionale aveva infatti deliberato di prorogare il commissariamento per un anno, conferendo a Bagnale i poteri contemplati dall'articolo 9 dello statuto procedendo alla "revisione" della compagine associativa e all'integrale rinnovo delle "procedure" di associazione. Per cui, "revisione" e non "cancellazione" o "espulsione" dei vecchi soci; solo un esame dei soci finalizzato a controllare ed eventualmente correggere dei difetti. E "rinnovo delle procedure" non significa per il giudice "rinnovo della compagine sociale", ma delle regole in base alle quali potrà avvenire l'iscrizione di futuri soci.  Morosità dei soci. Alla base della decisione del commissario di azzerare la compagine sociale pistoiese c'era la presunta morosità da parte dei soci nel pagamento delle quote. L'articolo 6 dello statuto nazionale sancisce che "i soci cesseranno di appartenere all'associazoopne per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 dicembre di ogni anno". Il giudice ha ritenuto che nessuna prova sia stata fornita né di tale morosità né dell'avvenuta contestazione della stessa ai soci interessati. Anzi, nella delibera del 20 ottobre della giunta nazionale non si parla minimamente di morosità dei soci e loro decadenza, ma solo della poca chiarezza in merito alle procedure di pagamento per la realizzazione del nuovo centro di riabilitazione di proprietà della fondazione Maria assunta in cielo.  E il giudice va oltre. L'Aias nazionale, per ogni socio iscritto nelle varie sezioni, deve ricevere 18 euro. E tale cifra ha ottenuto anche per i soci pistoiesi, nonostante l'Aias locale abbia fatto pagare loro una quota di soli 10 euro anziché 36 (da qui l'accusa di morosità). Nessuna inadempienza quindi. Tanto più che lo statuto nazionale stabilisce la piena autonomia patrimoniale, amministrativa, contrattuale e giuridica delle sezioni, il cui unico obbligo è quello di versare la percentuale stabilita delle quote associative, indipendentemente da quanto decida di far pagare ai propri soci, persone, spesso, in difficoltà economiche.  E in ogni caso, la cancellazione dei soci sarebbe comunque avvenuta prima del termine del 31 dicembre stabilito dallo statuto per le verifiche.

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