Il Tirreno

Pistoia

Prescrizioni sui tempi e le modalità. Due aree distinte: a sinistra e a destra del torrente Lima

Stop alla raccolta selvaggia

Un raccoglitore di mirtilli lungo il crinale della Val di Luce
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Un raccoglitore di mirtilli lungo il crinale della Val di Luce

Scattano le nuove regole della Comunità montana per i mirtilli

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 S.MARCELLO. Stop alla raccolta selvaggia del mirtillo nero, che in alcune zone alte dell'Appennino pistoiese occupa vere e proprie praterie. La Comunità Montana, per salvaguardia e adeguarsi alle normative regionali in materia di tutela del bosco, tenuto conto delle usanze e consuetudini locali, ha dettato le nuove disposizioni in materia, valide nei comuni di Abetone, Cutigliano e S. Marcello.  Queste disposizioni, scaturiscono dalla valutazione che l'amministrazione della Comunità Montana ha fatto nella seduta di giunta del 5 luglio scorso dove, con atto specifico, ha disposto affinchè si affrontassero le tematiche sui tempi di raccolta e le modalità di effettuazione della raccolta.  Venendo al concreto, il provvedimento della Comunità montana stabilisce le aree di altitudine su cui insistono formazioni di vaccineto sono.  Le aree sono queste: le aree poste alla sinistra idrografica del torrente Lima e alto Reno comprese tra il monte Libro Aperto e Porta Franca in Comuni di Abetone, Cutigliano e San Marcello. Inoltre, le aree poste alla destra idrografica del torrente Lima, comprese tra l'alta valle del Sestaione, Selletta, monte Gomito e Val di Luce in Comuni di Cutigliano e Abetone. Viene inoltre stabilito il periodo di utilizzazione delle formazioni di vaccineto poste nelle praterie e pascoli di altitudine, secondo i criteri stabiliti attraverso delle verifiche sul luogo.  I criteri verranno applicati nella prima area citata, quella delle zone a sinistra del Lima, dal giorno 22 luglio fino alla emissione di nuova determinazione; nell'altra area, quella a destra del fiume Lima, le disposizioni saranno in vigore dal giorno 5 agosto fino alla emissione di nuova determinazione dell'anno 2011. È vietato l'uso di strumenti utilizzati per la raccolta la cui larghezza è superiore a 12 centimetri, limite assimilato alla raccolta manuale. Coloro che, ne fanno uso per la raccolta manuale, dovranno rispettare i quantitativi stabiliti in due chilogrammi per persona.  L'autorizzazione per l'utilizzo della viabilità forestale del piano forestale da parte di coloro che raccolgono ai fini commerciali il frutto del mirtillo nero, è limitata ai soli giorni feriali, ai giorni prefestivi e fino alle ore 13.  Sono invece esclusi i giorni festivi.  Il periodo di validità dell'autorizzazione al transito termina il giorno 15 agosto di ogni anno, salvo eventuali variazioni legate a fattori climatici.  L'importo per l'autorizzazione al transito sulla viabilità forestale del piano forestale, al fine della raccolta e trasporto del frutto di mirtillo nero, è stabilita in 100 euro a mezzo autorizzato, i cui proventi di detto introito saranno utilizzati per la manutenzione ordinaria della viabilità forestale. La concessione onerosa per la raccolta in deroga ai limiti previsti dall'articolo 63 della legge regionale, è determinata in 50 euro.  Per informazioni tutti gli interessati possono contattare gli uffici della Comunità Montana e gli enti addetti al controllo del territorio.

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