Gioco
COSA DICE LA LEGGE
L'ufficiale giudiziario tenta sempre un accordo
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David Innocenti presidente provinciale del Sunia 2 MINUTI DI LETTURA
PISTOIA. Il procedimento di convalida dello sfratto è regolato dagli articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile. Prima della fine del contratto di locazione, il locatore può intimare al conduttore la licenza o lo sfratto per finita locazione con la contestuale citazione per la convalida. Tra il giorno della notifica dell'intimazione e quello dell'udienza devono passare non meno di venti giorni. Il giudice può però abbreviare fino alla metà i termini di comparizione. Il tribunale competente è quello del luogo in cui si trova la cosa locata. Gli effetti di citazione cessano se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione. Se a non comparire invece è l'intimato, il giudice convalida la licenza o lo sfratto. La formula esecutiva avrà effetto dopo trenta giorni. Se il giudice competente ravvisa i presupposti per la conferma della convalida, viene fissata la data entro la quale l'immobile dovrà essere lasciato. Se entro quella data l'inquilino non ha lasciato l'immobile, il locatario compie un atto di precetto con il quale chiede il rilascio dell'immobile o il pagamento degli arretrati. A questo punto entra in gioco l'ufficiale giudiziario che si reca in loco per valutare la situazione contingente. All'inquilino viene comunicato un avviso di sfratto. L'ufficiale giudiziario, cerca, ove possibile, di trovare un'intesa in accordo con il proprietario e il suo avvocato. Spesso infatti è il proprietario stesso a concedere una proroga della locazione. In caso contrario, e come ultimo strada percorribile, si procede allo sfratto coatto da parte degli agenti di pubblica sicurezza. L.G.
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