Sicurezza
Pisa, cade in una buca e si rompe un braccio. Comune condannato a pagare i danni
Conto di 45mila euro a favore di una pensionata vittima di un marciapiede ko in via Santa Caterina
PISA. Un marciapiede rotto e non segnalato, causa della caduta di un pedone, costa al Comune circa 45mila euro. È il conto che Palazzo Gambacorti è stato condannato a pagare dalla Corte d’Appello di Firenze a una pensionata pisana vittima del volo sull’asfalto, con tanto di spalla ko. L’anziana, 85enne, aveva impugnato il rifiuto del Tribunale di Pisa alla richiesta di danni e in secondo grado i giudici le hanno dato ragione.
Era la sera del 3 aprile 2013 quando la signora mise un piede in fallo lungo il marciapiede piastrellato in via Santa Chiara, direzione via Volta. Quel piede infilato in un dislivello non visto l’aveva fatta finire a terra. E poi al pronto soccorso dove era stata ricoverata e sottoposta a un intervento chirurgico di “impianto endoprotesi di spalla cementata”. La richiesta danni fu respinta in primo grado con il Tribunale che aveva aderito alla tesi del Comune circa la responsabilità unica della donna nel non aver saputo evitare la buca.
«Lo stato dei luoghi consentiva alla donna di vedere, anche per la presenza di luce, le sconnessioni e di dovere vedere (e prevedere) la presenza di un cantiere come situazione tipica dei “centri storici”» fu la posizione dell’ente. Che in appello è stata respinta. Se è pur vero, dicono i giudici fiorentini, che il pedone un minimo di concorso di colpa può averlo avuto, «si tratta, tuttavia, di una colpa decisamente inferiore a quella dell’amministrazione, che non ha posto rimedio al cedimento del piano di calpestio del marciapiede, ovvero di un passaggio strettamente deputato al camminamento.
Nel caso specifico che ci occupa infatti la caduta della signora a causa di una insidia presente nel marciapiede non può ritenersi imprevedibile (rientrando nel notorio che tale insidia possa determinare la caduta del passante, insidia che, a prescindere da chi e come potesse essere creata, era dovere del custode evitare anche con delle limitazioni o chiusure di parte della strada) , e imprevenibile (sussistendo la possibilità e il dovere di rimuovere l’insidia o, almeno, di segnalarla adeguatamente, soprattutto in una zona “trafficata” quotidianamente da pedoni) » . E per la Corte d’Appello «il Tribunale ha, quindi, errato nel respingere la domanda sulla base del mero rilievo di una condotta colposa della danneggiata, astrattamente idoneo a interrompere il nesso causale, essendo manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l’agire umano».
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