Il Tirreno

Pisa

La guida

Pioggia di decreti ingiuntivi in provincia di Pisa: ecco come difendersi dai creditori

di Antonio Scuglia
Pioggia di decreti ingiuntivi in provincia di Pisa: ecco come difendersi dai creditori

Sono aumentate in modo esponenziale nei confronti dei fideiussori le iniziative di banche e società che acquistano crediti in blocco

5 MINUTI DI LETTURA





PISA. Fideiussioni bancarie: una pioggia di decreti ingiuntivi in città e in provincia. «Da alcuni mesi a questa parte – spiega l’avvocato Alberto Foggia, responsabile provinciale dell’Adusbef – sono aumentate in modo esponenziale le iniziative di banche e società che acquistano crediti in blocco proprio dagli istituti di credito, per il recupero di quanto dovuto dai fideiussori». Ovvero di coloro che al momento della sottoscrizione da parte di altri soggetti di finanziamenti, mutui, accensione di conti correnti o similari, avevano garantito la restituzione delle somme a questi mutuate.

I casi pisani

L’Adusbef (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari), fondata nel 1987, è un’associazione di tutela dei consumatori specializzata nel settore finanziario, bancario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni e dei trasporti. Allo sportello pisano sono arrivate negli ultimi tempi molte segnalazioni riguardo ai decreti ingiuntivi derivanti da vecchie fideiussioni: «Non riguardano soltanto i familiari che hanno garantito un prestito, un finanziamento o un mutuo per i loro cari – precisa Foggia – ma anche legali rappresentanti di aziende e soci». Bisogna quindi prestare particolare attenzione a queste fideiussioni «e così pure alle possibilità di paralizzare e contrastare le iniziative di tali creditori che, molto spesso, si tutelano solo molti anni dopo che la loro pretesa è maturata», afferma l’avvocato.

Questo il motivo del ricorso, sempre più frequente, di privati e società alla delegazione pisana Adusbef, per cercare di trovare una soluzione. Anzitutto, come riferisce il legale, è bene sapere che le fideiussioni sono predisposte sulla scorta di appositi modelli dell’Abi (Associazione Bancaria Italiana). La Banca d’Italia – che aveva le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi (in vigore fino al trasferimento di tali poteri all’Agcm, con la legge 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016) -, con il provvedimento numero 55 del 2 maggio 2005 ha però dichiarato la contrarietà dello schema contrattuale ABI (elaborato nel 2003) – contenente le clausole cosiddette di “sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile” – all’articolo 2 della legge 287 del 1990.

La legge e i giudici

Questa legge vieta le intese tra imprese «che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante», anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali .

«In particolare, – dice il delegato Adusbef – la violazione di tale normativa antitrust si è concretizzata per il fatto che le clausole sopra indicate hanno comportato lo snaturamento della fideiussione e, allo stesso tempo, l’azzeramento della concorrenza tra istituti bancari». Già: perché il cliente, stante l’adozione da parte della totalità degli istituti di credito del medesimo modello, «non può negoziare alcunché con la banca e, quindi, deve accettare supinamente lo schema fideiussorio per poter così accedere al credito bancario». Sul punto è anche intervenuta più volte la Corte di Cassazione estendendo gli effetti di questa violazione della normativa (ovvero la nullità contrattuale) anche ai contratti stipulati prima dell’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità preposta all’applicazione della disciplina antitrust (e quindi alle fideiussioni stipulate ante 2005) . «Inoltre, – continua l’avvocato Foggia – recentissimamente, ovvero con sentenza del 30 dicembre 2021, numero 41994, la Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la nullità di quelle fideiussioni, cosiddette omnibus (con le quali chi le presta si fa carico del pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore in dipendenza di qualsiasi operazione), relativamente alle tre clausole sopra citate ( “sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all’art. 1957 c.c.”)» .

Proprio l’ultima clausola, ovvero quella della “rinuncia dei termini di cui all’articolo 1957 del codice civile” è particolarmente importante poiché questa norma del codice prevede che nel caso in cui l’istituto di credito (o chi per esso) non si sia attivato contro il debitore principale in sede giudiziaria entro 6 mesi da quando era maturato il suo credito, il garante può validamente opporsi, così di fatto azzerando il proprio debito. Attenzione però, avverte l’avvocato. Oltre alla fideiussione omnibus vi sono altre forme di garanzia come quelle specifiche, del contratto autonomo di garanzia e della coobbligazione. «E per ognuna di esse si impone una specifica ed attenta valutazione ed adeguata opposizione (con gli strumenti di prova che l’ordinamento mette a disposizione) in modo da non vanificare le “armi” a disposizione del fideiussore, ed è pertanto necessario rivolgersi ad un professionista qualificato e/o ad una valida associazione di difesa dei consumatori quale – appunto – l’Adusbef». C’è dunque una fondata speranza, per i molti pisani che si sono rivolti all’Adusbef e a tutti quelli che comunque hanno contattato un avvocato o un’associazione di consumatori, di potersi opporre validamente alla richiesta.

Il libro e il ricordo

Alberto Foggia e altri delegati Adusbef hanno dato di recente alle stampa il volume “Fideiussioni bancarie e mezzi di tutela” che affronta, con taglio pratico, le spinose e attualissime questioni relative al contratto di fideiussione bancaria, e le vie di tutela che possono essere adottate dal fideiussore. Questo libro (in vendita in tutte le librerie on line e su Amazon) e presso la Libreria Forense di Pisa, è dedicato da tutti gli autori alla memoria dell’avvocato Andrea De Cesaris, delegato Adusbef di Grosseto, che è venuto a mancare improvvisamente nel marzo scorso, lasciando però tanti suoi studi ed interventi di diritto bancario. I diritti d’autore sono devoluti interamente all’Associazione La Farfalla Onlus per le cure palliative. La sede pisana di Adusbef è in via della Scuola 1, tel. 050 542 786, email foggiamerico@gmail.com 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Sicurezza

Massa, tre rapine in due ore in centro: arrestati due giovanissimi

di Redazione Massa