Il Tirreno

Pisa

Duello legale

Pisa, il centro sociale Newroz batte il Comune

Pietro Barghigiani
La sede che ospita il movimento antagonista Newroz in via Garibaldi
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La sede che ospita il movimento antagonista Newroz in via Garibaldi

Il movimento antagonista vince la causa per un volantinaggio del 2015. Annullate dieci sanzioni: non provato che erano loro gli organizzatori

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PISA. Multati per una violazione che non avevano commesso. Quei nomi finiti nei verbali erano frutto di un automatismo tra organizzatori e partecipanti nel corso di una manifestazione promossa al mercato di Paparelli.

L’accusa era di occupazione, senza permesso, di suolo pubblico con un gazebo durante un volantinaggio.

Il Tribunale ha accertato che i multati non erano stati identificati al momento del controllo e, quindi, non era possibile attribuire al gruppo l’irregolarità contestata nei verbali. Solo per il fatto di aderire a una manifestazione non significa esserne anche gli organizzatori.

Raggiunti da una sanzione da 180 euro a testa, una decina di esponenti del movimento antagonista Newroz dopo aver perso davanti al giudice di pace hanno ottenuto un ribaltamento della sentenza in Tribunale. Il giudice Alessia De Durante ha accolto l’appello annullando le sanzioni e condannando il Comune a pagare le spese legali per oltre mille euro. Difesi dall’avvocato Tiziano Checcoli, i dieci hanno voluto impugnare quelle multe che risalgono al dicembre 2015. Una questione di principio, più che di soldi.

La tesi degli antagonisti

Per il legale del gruppo i dieci del Newroz «hanno sempre affermato di non avere mai organizzato né partecipato, in maniera attiva, ad un illecito amministrativo, ma di essere stati presenti, di passaggio, ad una pubblica iniziativa, organizzata da altri soggetti, svolgentesi in una piazza pubblica. Hanno affermato anche di non sapere, né di avere mai saputo se la suddetta iniziativa via fosse mai stata autorizzata e né chi ne fossero i diretti organizzatori sotto il profilo amministrativo».

Sanzioni da annullare

Secondo la ricostruzione svolta davanti al giudice, contro la sentenza del giudice di pace, «non è stato dimostrato se ognuno degli appellanti, o anche alcuni di essi, abbiano mai posto in essere la condotta illecita per la quale gli agenti della polizia municipale hanno irrogato la sanzione amministrativa. Pacifica la presenza effettiva degli appellanti nei suddetti luoghi in quel determinato frangente, quindi, nelle circostanze di tempo e luogo indicate nei verbali, non è stata dimostrata, nei due intercorsi gradi di giudizio, l’occupazione, senza autorizzazione, del suolo pubblico con gazebo da parte di essi».

L’elenco di nomi

Un ispettore della Municipale sentito durante la causa ha affermato di non avere provveduto ad identificare i presenti. «Ricordo che la polizia di Stato ci disse evitare di fare identificazioni sul posto onde evitare che vi fossero problematiche e che vi avrebbero provveduto loro a fornirci i nominativi dato che conoscevano tutti i presenti – si legge nella sentenza circa la testimonianza del sottufficiale – . Poi successivamente la questura ci ha inviato i nominativi che loro dicevano di avere identificato. Non abbiamo ricevuto alcun “video” ma un elenco di nomi forniti dalla questura».

Mancata identificazione

L’affermazione dell’ispettore «non è sufficiente a provare che gli appellanti avessero fatto parte del suddetto movimento (Newroz, ndr) né che i medesimi i soggetti abbiano indebitamente occupato lo spazio autorizzato per altri soggetti e di aver, appunto, ricevuto un elenco di nomi forniti dalla questura – conclude il giudice – . È proprio dall’esame dei filmati che la polizia di Stato – reparto Digos ha individuato i singoli partecipanti all’azione illegittima di occupazione e, di conseguenza, la Municipale ha elevato i relativi verbali di infrazione e di irrogazione di sanzione. Avrebbe dovuto, pertanto, la Municipale descrivere analiticamente la condotta contestata e, comunque, provvedere alla identificazione dei soggetti, o, in caso di assoluta impossibilità, fornire in giudizio la prova della inequivocità di detta identificazione». Un passaggio non effettuato e le sanzioni sono state annullate.l


 

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