Sicurezza
Invocata una nuova perizia per evitare l’ergastolo
La difesa punta a dimostrare l’assenza di premeditazione
PISA. La ripetizione di una perizia non svolta in modo esaustivo in primo grado e l’esame di due testimoni ritenuti cruciali per ricostruire contesto d’ambiente e stato d’animo dell’imputato.
Sono i principali temi che la difesa porterà in Corte d’Assise d’Appello a Genova nel processo a carico di Francesco Ruggiero, 50 anni, per oltre dieci anni in servizio alla 46a Brigata Aerea a Pisa dove conserva numerosi amici e colleghi. Il 29 giugno 2021 è stato condannato all’ergastolo a La Spezia per aver ucciso il marito dell’ex compagna. Un delitto avvenuto l’11 marzo 2019 a Cadimare. artedì è fissato l’appello. Ruggiero, detenuto nel carcere di Massa, è difeso dagli avvocati Maria Concetta Gugliotta e Gian Domenico Caiazza. In primo grado è stato riconosciuta la premeditazione dell’omicidio. Una tesi contestata dai difensori che puntano a smontare l’aggravante della premeditazione per offrire alla Corte l’alternativa di un delitto non programmato, ma frutto «di un momento, di una reazione dettata dalla paura e dalla voglia di proteggere Nicoletta».
Sei colpi sparati contro Vincenzo D’Aprile di cui quattro a segno. Un episodio preceduto da sms e messaggi con offese e minacce da parte della vittima alla moglie che aveva concluso la relazione con Ruggiero, ma con cui era rimasti in buoni rapporti, tanto da confidargli gli scatti d’ira del coniuge.
Gli spunti proposti dalla difesa sono incentrati sulla nuova perizia e l’ascolto di due testi.
La richiesta di integrazione degli accertamenti già effettuati sulla Fiat Cinquecento e sulle mani dell’indagato, punta a rinvenire eventuali residui di polvere da sparo sulla vittima. «Nello specifico, tali accertamenti tecnici hanno lo scopo di dimostrare, come si sostiene, che almeno la condotta attribuita al Ruggiero, e con essa l’esplosione dei colpi che hanno attinto la vittima, venne posta in essere all’interno dell’auto e non fuori da essa, come asseverato in sentenza – si legge nei motivi aggiunti depositati a Genova – . Tale dato appare ancor più dirimente laddove ci si avvede che la condotta descritta più volte nella sentenza, come avvenuta al di fuori della vettura, sia uno degli elementi sintomatici su cui si è basata la Corte di Assise per sostenere la sussistenza del dolo omicidiario, tale da escludere la presenza del dolo d’impeto. Una verifica “chimica” sui reperti avrebbe certamente provato in maniera oggettiva la presenza o meno di silicio sui reperti».
L’eventuale presenza di questi residui di vetro viene ritenuta come prova decisiva per dimostrare scientificamente «senza ombra di dubbio che la dinamica di sparo è avvenuta quantomeno passando attraverso il finestrino della Fiat, così come ipotizzato e dimostrato tramite comparazione al microscopio dal consulente tecnico della difesa Paride Minervini, e sconfessando ogni confusa e contraddittoria ricostruzione dei testimoni oculari, nonché dalle consulenze del pm e delle parti civili».
Altro aspetto quello dei testi. Si vuole sentire in aula Nicoletta Novelli, la moglie della vittima, e il colonnello Giuseppe Lauriola, superiore del sottufficiale Ruggiero «in grado di riferire circostanze dirimenti in ordine allo stato psicologico dell’imputato nonché in relazione alle sottese ragioni che lo avrebbero indotto all’estremo gesto». In udienza in Corte d’Assise dopo alcune iniziali domande di circostanza, al momento cruciale delle risposte che si attendevano dal teste, «la presidente ha immotivatamente e del tutto irritualmente dapprima ostacolato e poi interrotto l’assunzione della prova, rigettando all’esito l’istanza difensiva di produzione delle sommarie informazioni testimoniali rese dal Lauriola» sottolinea la difesa che conclude: «Dal tenore letterale della deposizione ci si avvede di come la Corte abbia fatto un uso non corretto delle regole di gestione dell’attività di udienza, bloccando la naturale assunzione della prova testimoniale e impedendo che questa venisse a compimento nel contraddittorio delle parti, nel rispetto dei canoni codicistici e a tutto beneficio del giudice».
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