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La recinzione del giardino è ok, il Tar dà ragione a due sangiulianesi
San Giuliano. La recinzione del loro giardino è regolare, nonostante le contestazioni del Parco. Per vedersi riconosciute le loro ragioni, due signore proprietarie di terreni confinanti con il Parco stesso si sono dovute rivolgere al Tar e hanno visto accolti i loro ricorsi, con due sentenze parallele arrivate a cinque anni dall’inizio della controversia. La prima riguarda la signora Manuela Fulvia Micolano (avvocato Giancarlo Altavilla), il suo ricorso era contro l’Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli (avvocato Fabio Ciari); l’obiettivo, l’annullamento del provvedimento 31.10.2016, n. 431 con il quale è stata respinta la domanda tesa ad ottenere il nulla osta relativo ad una breve recinzione a corredo della sua abitazione. Come si ricostruisce nella sentenza, la signora Micolano è proprietaria nel comune di San Giuliano Terme di un alloggio, che costituisce porzione di un fabbricato condominiale ricadente nel territorio del Parco. A seguito di sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato, nel 2014 alla signora è stato contestato il carattere abusivo della recinzione del suo giardino. È seguita da parte dell’interessata la presentazione della domanda di sanatoria paesaggistica dell’opera, cui l’Ente gestore del Parco ha negato il nulla osta di competenza. Il diniego di nulla osta, affidato al provvedimento del 31 ottobre 2016, è impugnato dalla ricorrente. Il Parco aveva sostenuto che la recinzione risulterebbe ammissibile nella sola porzione di giardino ricadente in zona urbanistica residenziale, mentre nella porzione ricadente in zona agricola sarebbe ammissibile la sola realizzazione di pali in legno a sostegno di una siepe.
Nel suo ricorso, Micolano, premesso che la recinzione è formata da pali in legno infissi nel terreno a supporto di rete metallica schermata con una siepe, lamenta tra l’altro che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da grossolana vaghezza, posto che «nessuna delle fonti tecnico normative ivi genericamente richiamate riuscirebbe a fornire la ragione della scelta operata dall’Ente Parco».
Secondo il Tar, il ricorso è fondato. La documentazione in atti attesta che la recinzione presenta proprio le caratteristiche illustrate dal provvedimento (pali in legno a sostegno di una siepe). «Per questo aspetto, le ragioni del diniego risultano obiettivamente oscure, tanto più che esse non contengono alcun riferimento al requisito della “necessità funzionale” invocato solo in giudizio dall’amministrazione resistente». Il Parco dovrà pagare 3mila euro di spese processuali. Analoga la decisione sul ricorso della signora Claudia Baratè (avvocato Giancarlo Altavilla). Ricorso accolto, il Parco deve pagare le spese di 3mila euro.
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