Il Tirreno

Pisa

la controversia 

Parcheggio della scuola, dal Tar uno stop all’esproprio del terreno

M.B.

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San Giuliano. Stop all’esproprio di un terreno su cui l’amministrazione di San Giuliano avrebbe voluto realizzare un parcheggio a servizio di una scuola. Lo ha stabilito il Tar con una sentenza favorevole alla signora Antonia Fanelli (avvocati Giovanni Iacomini e Anna Lipponi); il Comune di San Giuliano Terme era difeso dall’avvocato Luigi Bimbi.

Il ricorso è del 2019. La signora Fanelli chiede l’annullamento della delibera del consiglio comunale n. 54 del 30 ottobre 2019 con la quale si approva il piano operativo comunale, nella parte in cui reitera il vincolo espropriativo a carico della ricorrente, vincolo non attuato, già presente nei precedenti piani regolatori, con il quale il suo terreno è destinato a viabilità e parcheggio. Nel suo ricorso, la cittadina spiega di aver presentato osservazioni al piano adottato alle quali «il Comune ha dato risposte apodittiche limitandosi ad affermare la necessità di ampliare la viabilità esistente e di localizzare un parcheggio nei pressi di un limitrofo edificio scolastico. Il tutto senza assolvere all’onere di motivazione ed istruttoria rinforzata che la giurisprudenza impone nei casi in cui, come accade nella specie, il prg reiteri precedenti previsioni espropriative decadute per mancata attuazione».

Secondo i giudici del Tar, il motivo è fondato. E aggiunge: «La decadenza del vincolo espropriativo non esclude, quanto meno in astratto, che la pubblica amministrazione possa reiterare lo stesso vincolo, ma il provvedimento che procede in tal senso deve essere congruamente motivato. Non è sufficiente a tal fine un semplice richiamo alle originarie valutazioni tutte le volte in cui la rinnovazione del vincolo segua ad altre precedenti reiterazioni, dovendosi in tal caso pretendere o la sussistenza di un progetto preliminare che dia conto della concretezza della previsione oppure dell’esternazione da parte dell’amministrazione dell’attualità delle ragioni d’interesse pubblico che sorreggono la scelta, nonché dell’assenza di eventuali soluzioni alternative».

Ma, scrivono i giudici, «nel caso di specie l’amministrazione si è limitata ad affermare il bisogno di un’area di sosta nelle vicinanze del limitrofo edificio scolastico senza nulla dire in ordine all’effettiva possibilità che la stessa possa essere realizzata sull’area in questione nel successivo quinquennio né, tantomeno, vagliare la sussistenza di ipotesi localizzative alternative». Per questo il ricorso è stato accolto.

Il Comune di San Giuliano (nella foto, una delle sedi) deve anche pagare le spese di lite: 3mila euro.M.B.

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