Il dolore
il giudice
«Non è stato assolto l’obbligo informativo»
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Nella sentenza viene sottolineato anche un altro aspetto a favore degli eredi: «In sede di sottoscrizione della polizza assicurativa non risulti essere stata fornita una adeguata informativa sulla portata di questa clausola (buona salute, ndr) con richiesta specifica di patologie esistenti al fine di poter valutare il rischio, dovendo altrimenti, in ossequio appunto ai canoni di correttezza e buona fede, desistere dalla conclusione di un contratto oneroso o comunque valutare diversamente il rischio morte. Né d’altra parte Poste Vita ha articolato mezzi di prova finalizzati a dimostrare di avere invece adeguatamente assolto al proprio obbligo informativo».
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