Il Tirreno

Pisa

scuola superiore sant’anna 

Atti persecutori contro la ex, allievo riammesso dopo 3 mesi di stop

P.B.

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pisa. Tre mesi di sospensione, anziché l’espulsione inflitta in prima battuta, peraltro già scontati. E così lo studente della Scuola Superiore Sant’Anna protagonista del caso di stalking nei confronti di una compagna di studi e colpito a dicembre da un ammonimento del questore, può essere riammesso nell’istituzione universitaria.

Lo ha deciso il Consiglio di Stato dichiarando cessata la materia del contendere.

Il caso era stato raccontato dal Tirreno nell’edizione del 16 gennaio scorso. Tutto nasce dall’espulsione del giovane dopo i gravi fatti denunciati dalla ragazza con cui aveva avuto una relazione e che alla fine della storia era stata oggetto di minacce e offese, fisiche e verbali, al punto da sporgere denuncia in questura per fermare la sequenza di assalti da parte dell’ex compagno.

L’espulsione di metà dicembre era stata impugnata dallo studente, brillante negli studi e iracondo nei rapporti interpersonali, ottenendo nei ricorsi al Consiglio di Stato una sospensione anziché l’allontanamento definitivo dalla Sant’Anna. Il Tar della Toscana si era espresso con altri toni sulla decisione presa dalla Sant’ Anna a carico del ventenne «in quanto i provvedimenti impugnati appaiono adottati in coerenza dei comportamenti reiterati del ricorrente (lo studente, ndr), desumibili dalla documentazione relativa al provvedimento di ammonimento, comportamenti questi ultimi che nel loro complesso non potevano che essere ritenuti gravi e comunque in violazione dell’art. 3 del regolamento della scuola».

Il 27 aprile il Senato Accademico aveva «dato esecuzione all’ordinanza cautelare 655/2021, come chiarita con ordinanza 1409/2021, applicando la sanzione dell’allontanamento temporaneo per un periodo di tre mesi e disponendo, in considerazione del periodo di allontanamento già scontato, la riammissione alla scuola del signor (omissis, ndr)».

Secondo i giudici di secondo grado della giustizia amministrativa «il contenuto minimo della misura cautelare concessa mirava essenzialmente a garantire la continuità didattica nelle more del giudizio e peraltro non risulta che il disposto reinserimento nella scuola dell’allievo abbia dato luogo a criticità». Parentesi chiusa, quindi, per i giudici sull’allievo stalker che potrà continuare i suoi studi nella stessa scuola frequentata anche dal suo bersaglio. —

P.B.

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