La protesta
«Delitto Scieri estraneo alla gerarchia militare»
pisa. «L’esatta qualificazione della condotta risulta solo quella del reato di omicidio volontario, assegnato alla giurisdizione del giudice ordinario».
Lo scrive la Cassazione spiegando perché ha risolto il conflitto di giurisdizione che si era creato tra l’autorità giudiziaria di Pisa e il tribunale militare di Roma stabilendo la competenza del giudice ordinario - e quindi del gip di Pisa - sul procedimento, in fase di udienza preliminare, sulla morte dell'allievo parà Emanuele Scieri, avvenuta il 13 agosto 1999 nella caserma Gamerra” che vede coinvolti con l’accusa di omicidio tre ex caporali e due ufficiali solo per favoreggiamento. I giudici osservano che, secondo l’accusa, il fatto si è verificato «nel momento in cui gli autori della condotta (destinatari di una licenza breve) e la vittima (appena rientrata dalla libera uscita), in assenza di precise relazioni funzionali dirette, per il tipo di collocazione delle rispettive figure nell’organigramma militare, non erano impegnati in attività di servizio e perciò si trovavano in caserma in abiti civili. La caserma, quindi si presenta solo come il luogo in cui si verificava il fatto. Rimane privo di significato ogni riferimento alla violazione di doveri militari, e certamente prima ancora delle primarie regole di convivenza e di rispetto umano, a prescindere da ogni gerarchia istituzionale, insita in atti di spregiudicata e brutale violenza del genere di quelli configurati». Venerdì l’udienza dal gip in cui gli imputati sceglieranno il rito con cui farsi giudicare. —
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