Il Tirreno

Pisa

cosa dice la legge 

Non c’è solo la reclusione il conto dei danni è milionario

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CALCI. Le pene per l’incendio boschivo vanno da 4 a 10 anni di reclusione con un aumento nei casi in cui «dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette – recita l’articolo 423 bis –. Le pene aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».

È quello che viene contestato a Giacomo Franceschi con i 1.200 ettari di Monti Pisa in fumo e quattro case distrutte.

Più severe le pene per l’altro reato da cui deve difendersi l’imputato, il disastro ambientale. L’articolo 452 quater prevede che «chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata».

Alla sanzione penale, in caso di condanna, seguirà anche il ristoro dei danni con la disposizione di provvisionali da pagare subito alle parti civili e il resto del risarcimento da stabilire davanti al giudice civile. La stima dei danni per il disastro dei Monti Pisani supera i 10 milioni di euro. —

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