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Estorsione, estinto il reato per un geometra ex Apes

Pietro Barghigiani
Il cantiere in via delle Genziane al centro del caso giudiziario
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Il cantiere in via delle Genziane al centro del caso giudiziario

Sentenza della suprema corte: prescrizione per l'uomo accusato di estorsione contrattuale ai danni di un privato a cui aveva venduto una casa

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Pisa. I cinque anni in primo grado in appello erano scesi a tre e mezzo. Ora il ricorso in Cassazione si conclude con una sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nei confronti del geometra Stefano Abati, 65 anni, di Cascina, ex funzionario Apes. Era accusato di estorsione contrattuale ai danni di un privato a cui aveva venduto una casa.

È il capitolo finale di una storia iniziata nel 2001 con la costruzione in via delle Genziane a Mezzana, frazione di San Giuliano Terme, di tre palazzine per un totale di circa centocinquanta appartamenti e dodici villette destinate al personale Ater poi diventato Apes.

Nell’ottobre 2005 ci furono quattro arresti, l’allora direttore Apes, il geometra Abati e i due costruttori casertani che per l’accusa avrebbero risparmiato sui materiali per la costruzione delle case popolari e per "sdebitarsi" dell’appalto ottenuto consegnarono le due villette ai funzionari. La prescrizione in primo grado aveva definito le posizioni per il direttore e i due imprenditori campani. Era rimasto in piedi l’episodio tra Abati e un privato a cui il geometra aveva venduto la villetta e che al processo, però, non si era costituito parte civile. Per l’accusa Abati avrebbe esercitato una pressione sull’acquirente, facendo pesare il suo ruolo di funzionario Apes, per convincerlo a comprare l’abitazione.

Secondo la difesa, avvocato Max Giordano Marescalchi, il prezzo era stato definito congruo da varie perizie e il privato si era fatto assistere nelle trattativa dai suoi professionisti. La data di accordo tra le parti, sottoscritto nel settembre 2003, è stata la base di calcolo per i termini della prescrizione accertata dalla Suprema Corte. I giudici di legittimità riconoscono comunque «la sussistenza di circostanze non irrilevanti, indicate dal ricorrente (Abati, ndr): la persona offesa (non costituitasi parte civile), che occupava già l’immobile senza corrispondere alcun canone, sottoscrisse l’accordo novativo con l’assistenza di un tecnico e di un legale e rilasciò in garanzia un assegno di 36 mila 800 euro, che ben sapeva essere privo di copertura». A livello civile le parti hanno raggiunto un accordo sul prezzo della villetta. Ora si esaurisce anche il fronte penale. —


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