Sicurezza
«L’emergenza Covid non giustifica i mancati pagamenti dei canoni»
pisa. Il calo delle entrate per effetto dell’emergenza Covid non giustifica in automatico lo stop al pagamento dei canoni d’affitto del ramo d’azienda commerciale.
Lo afferma il Tribunale di Pisa nella sentenza con cui viene respinto il ricorso presentato da una società che gestisce un negozio di abbigliamento in Corso Italia che aveva invocato di non «escutere o incassare alcun pagamento da Bper banca in forza della fideiussione del 2013 e alla Bper banca di non pagare nemmeno in parte la somma garantita di 14.700 euro, in caso di escussione di detta fideiussione e comunque di non esercitare il regresso o la surroga contro la ricorrente».
Nella sentenza il giudice Iolanda Golia non ha accolto de plano le motivazioni della società che lamentava un calo drastico degli affari anche e soprattutto a causa delle restrizioni anti-Covid. E per effetto dei mancati incassi il titolare del negozio aveva sospeso il pagamento mensile dell’affitto per il marchio commerciale (siamo sui 6mila euro, ndr) e con il ricorso chiedeva che la banca non versasse alla società titolare del brand i canoni per le tre mensilità saltate (marzo, aprile e maggio 2020).
Il creditore aveva fatto qualcosa di più di andare dall’avvocato per tutelarsi. Con tanto di scatti fotografici aveva dimostrato che il negoziante «avrebbe non solo riaperto la propria attività dal 18 maggio 2020, ma anche trasferito, da giugno 2020, il negozio in altri locali commerciali».
Chiosa sul punto il giudice: «Se, dunque, il ricorrente si fosse effettivamente trovato in sopravvenute difficoltà economiche- allo stato non documentate- non avrebbe verosimilmente continuato a svolgere la propria attività in altri locali, onerandosi dei costi del relativo trasferimento e del pagamento di un altro canone di locazione».
Il commerciante aveva già tentato di farsi ridurre l’affitto del ramo d’azienda per la crisi del settore. Aveva poi sostenuto che i guai si fossero aggravati «in ragione degli effetti della pandemia da Covid-19 e - che dagli inizi di marzo 2020 l’esercizio dell’attività era stato completamente interdetto per effetto dei provvedimenti del contenimento del contagio epidemico, aggravando ancora di più la condizione economica dell’affittuario».
Questa la sua tesi respinta dal Tribunale che sulla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19 che avrebbe reso tra gennaio e febbraio 2020 insostenibili i costi di gestione aziendale afferma: «Tale circostanza non pare corroborare il fumus boni iuris posto che nel periodo invocato (gennaio-febbraio) non vi era alcuna conclamata emergenza sanitaria che sarebbe stata infatti dichiarata solo il successivo mese di marzo con tutti i ben noti effetti pregiudizievoli sotto il profilo economico-commerciale». E ancora: «Il ricorrente non ha offerto alcun dato obiettivo da cui desumere un peggioramento della propria condizione patrimoniale tale da precludergli – in quanto eccessivamente oneroso- il pagamento del canone concordato, discorrendo sempre e solo in termini astratti dell’aggravamento delle propria situazione patrimoniale». Con queste premesse non si può accampare l’emergenza Covid come causa per non pagare i canoni concordati. —
Pietro Barghigiani
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