Il Tirreno

Pisa

il consiglio di stato: gravi responsabilità 

Guardie private in servizio col porto d’armi scaduto

Pietro Barghigiani
Guardie private in servizio col porto d’armi scaduto

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PISA. Per mesi almeno diciotto dipendenti dell’istituto di vigilanza “Corpo Guardie di Città” sono stati in servizio armati con i titoli scaduti. Una situazione di evidente irregolarità amministrativa da sanzionare con lo stop di 30 giorni della licenza e l’incameramento di parte della cauzione per 40 mila euro.

Lo prevede la sentenza del Consiglio di Stato con la quale viene confermato il pronunciamento del Tar impugnato dalla società pisana di cui è presidente e amministratore unico Mariano Bizzarri, colto in fallo dopo una serie di accertamenti disposti dalla questura nell’agosto 2015.

Le verifiche avevano avuto un’origine tragica, la morte di un dipendente dell’istituto ucciso da un collega che si era difeso dopo essere stato minacciato dall’uomo che voleva rapinarlo dell’incasso del Palabingo di Navacchio.

La guardia, poi assolta con formula piena, aveva i titoli scaduti e non poteva detenere la pistola d’ordinanza.

Non era colpa sua. Era il datore di lavoro che avrebbe dovuto preoccuparsi di metterlo in regola. Per paradosso il rapinatore, assente dal servizio per problemi familiari, aveva il porto d’armi a posto.

Partendo da questo cortocircuito di autorizzazioni all’interno del “Corpo Guardie di Città”, era emerso un andazzo di lassismo mai corretto che i giudici amministrativi hanno censurato.

Una prassi consolidata per cui in prefettura (siamo nel 2015 e negli anni precedenti) le richieste di rinnovo del porto d’armi e le istanze di rinnovo del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata venivano presentate dopo la scadenza. Le domande andavano presentate almeno quattro mesi prima. La “regola” al contrario era quella di depositarle dopo che il titolo era scaduto.

Il Consiglio di Stato ribadisce, nel confermare le sanzioni all’istituto di vigilanza privata, che «il controllo sul possesso dei requisiti da parte dell’aspirante guardia particolare giurata non può che essere preventivo al successivo rilascio dei titoli, e una tale esigenza mantiene la sua ragionevolezza anche in caso di rinnovo del titolo, attesa la necessità di verificare la permanenza nel tempo dei prescritti requisiti».

Nella sentenza di assoluzione del dipendente dall’accusa di porto abusivo di armi, il giudice aveva stigmatizzato «la prassi che vedeva la sistematica elusione delle prescrizioni di legge riguardanti il necessario possesso del titolo di polizia, mediante un adempimento tardivo degli obblighi del datore di lavoro all’atto del rinnovo del titolo dei dipendenti. In tal senso deve essere, dunque, letta l’assoluzione del dipendente - portata a propria discolpa dall’appellante - pronunciata non essendo tale inadempimento imputabile al dipendente ma al datore di lavoro. Ma ciò non mitiga, e anzi aggrava, la responsabilità dell’appellante, che neppure può essere in alcun modo temperata dalla diffusione dell’inadempimento o dalla sua tolleranza da parte dell’amministrazione. Circostanze che potranno se del caso radicare responsabilità diverse nei confronti di altri soggetti, ma che restano estranee al presente giudizio». —

Pietro Barghigiani

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