Il Tirreno

Pisa

cosa dice la legge 

Il codice prevede una reclusione da uno a sei anni

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L’articolo 476 del codice penale disciplina il reato di falso ideologico commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: «Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera uno vero, è punito con una pena da uno a 6 anni. Se la falsità concerne un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da 3 a 10 anni».

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