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Contestarono Salvini Daspo fu illegittimo

p.b.
Contestarono Salvini Daspo fu illegittimo

Per tre manifestanti i giudici hanno ribadito il principio fissato dal Tar: fatti estranei a eventi sportivi, atto nullo

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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso del ministero dell’Interno e conferma nella sua sentenza l’illegittimità dei Daspo adottati in occasione di manifestazioni politiche.

A cinque anni dai fatti trova una risposta definitiva sul fronte amministrativo la contestazione di tre manifestanti in occasione di un comizio in piazza Ricasoli di Matteo Salvini. Era il 15 novembre 2015 e anche la sera prima c’erano stati tafferugli davanti il Comune.

Dopo il ricorso accolto dal Tar contro i Daspo, il ministero dell’Interno aveva fatto appello. E il risultato ha ribadito il principio già affermato dai giudici fiorentini.

Scrive il Consiglio di Stato: «Risulta pacifico che il provvedimento è stato adottato in relazione ad una fattispecie disancorata da condotte direttamente o indirettamente riconducibili a manifestazioni sportive; né a conclusione diversa potrebbe condurre la circostanza addotta nel provvedimento questorile riguardo al fatto che gli odierni appellati siano assidui frequentatori della curva nord dello stadio di Pisa». I tre erano assistiti dagli avvocati Ezio Menzione, Tiziano Checcoli e Gianna Fiaschi. L’assenza di legami con eventi sportivi e, soprattutto, la non dimostrata pericolosità in contesti sportivi era alla base del verdetto del Tar che trova ora accoglimento anche in secondo grado.

Bocciato, quindi, il Daspo di piazza rifilato in un contesto che niente aveva a che vedere con lo sport.

Due delle posizioni riguardavano i disordini sui lungarni, la terza per l’episodio della sera prima.

«I provvedimenti in discussione si basano sul fatto che i ricorrenti sarebbero assidui frequentatori della curva Nord dello stadio di Pisa quali sostenitori della locale squadra di calcio, ma nessuno degli elementi istruttori versati in atti mostrano la fondatezza di questa asserzione - si legge in un passaggio della sentenza del Tar -. Cade così uno dei presupposti dei provvedimenti la cui emanazione non può trovare giustificazione in quanto i ricorrenti non manifestano alcuna pericolosità sociale nell’ambito delle competizioni sportive, per il semplice fatto che non è dimostrata la loro assidua frequentazione alle medesime. Il Daspo è finalizzato a prevenire lo svolgimento di fatti di violenza nell’ambito delle manifestazioni sportive e non si capisce, quindi, perché venga inibito ai ricorrenti di frequentarle se non è provato che essi le frequentino». —

p.b.

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