Sicurezza
Richiedenti asilo, obbligo di iscrizione all’anagrafe
Il Tribunale accoglie il ricorso di un ragazzo della Guinea Bissau contro il rifiuto del Comune Il legale Polimeno: «Sanata una gravissima lesione di un diritto»
pisa. Obbligo di iscrizione all’anagrafe per un richiedente asilo a cui il Comune lo scorso anno aveva risposto picche.
Lo ha stabilito il giudice Iolanda Golia del Tribunale civile di Pisa, che accolto il ricorso di un giovane della Guinea Bissau, difeso dall’avvocato Cristina Polimeno. La vicenda prende le mosse dal decreto sicurezza dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, che tentava di negare l’accesso all’anagrafe agli stranieri in attesa di risposta per il permesso di soggiorno. Il Tribunale di Pisa, dopo quelli di Firenze, Bologna e Genova, ha ora stabilito che il rifiuto del Comune «ha rappresentato una gravissima lesione dei diritti costituzionali del richiedente asilo» spiega il legale. L’iscrizione all’anagrafe infatti è necessaria per i diritti fondamentali al lavoro, all’istruzione, alla famiglia e alla continuità assistenziale.
Secondo la sentenza, infatti, la sola domanda di protezione internazionale era sufficiente per chiedere la residenza anche prima del “decreto Salvini”, che peraltro non contiene un esplicito divieto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, ma si limita a dire che il permesso di soggiorno temporaneo non è un titolo valido.
Il giudice ha bocciato questa interpretazione e in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale obbliga il Comune a procedere.
«Molti Comuni della provincia, tra cui Pontedera e San Miniato, non hanno mai applicato il decreto sicurezza in modo così restrittivo – commenta l’avvocato Polimeno - e ci rammarica che altri Comuni, come quello di Pisa, si ostinino a negare la residenza a chi ne ha diritto, con le relative spese legali che questo comporta. Auspichiamo che i Comuni che ancora sono reticenti a prendere atto della sentenza e agire di conseguenza».
L’iscrizione anagrafica è necessaria per il rilascio del certificato di residenza e del documento d’identità. Questi due documenti di prassi sono il presupposto per il godimento di alcuni servizi pubblici, in particolare dei servizi sociali, per esempio la presa in carico da parte degli assistenti sociali, l’accesso all’edilizia pubblica, la concessione di eventuali sussidi, per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale (per la fruizione dei servizi ordinari come il medico di base, mentre l’assistenza sanitaria d’urgenza è per principio garantita anche agli irregolari), per l’iscrizione a un centro per l’impiego o aprire un conto bancario. Ecco perché l’iscrizione all’anagrafe è un atto fondamentale per la permanenza e la possibile integrazione dei richiedenti asilo. Chi non ha accesso ai diritti anagrafici diventa invisibile, è una specie di fantasma dal punto di vista amministrativo. E rischia di ingrossare le file della microcriminalità per potersi mantenere. —
P.B.
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