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Rischia la vita nel suo Paese, sì al rilascio del “passaporto” in Italia
Cittadino del Mali vince il ricorso al Tar contro la questura: in Africa è in pericolo. I giudici: «Se ritorna a casa la sua incolumità minacciata dai ribelli islamici»
PISA. Avrebbe voluto il passaporto del suo Paese, il Mali. Ma quando si è presentato all’ambasciata a Roma i funzionari gli hanno spiegato che senza una serie di documenti necessari per arrivare alla carta di cui aveva bisogno non avrebbero potuto fare nulla. «Ma se ritorno in Mali rischio la vita, i ribelli islamici mi hanno minacciato di morte» aveva provato a esporre il suo dilemma un cittadino di 35 anni, a Pisa dal 2014, in regola con il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e impegnato nel settore della ristorazione. Uno di quei migranti che si sono inseriti nel circuito sociale senza sconfinare nell’illegalità. La conclusione delle sue vicissitudini è arrivata dal Tar che ha accolto il suo ricorso, seguito dall’avvocato Ottavio Bonaccorsi. Non sarà la questura a rilasciare il passaporto richiesto dall’immigrato. No, gli verrà consegnato quello che si chiama il titolo di viaggio. Un documento equivalente che permetterà al maliano di spostarsi anche fuori dall’Italia senza alcuna preclusione. In un’intervista televisiva concessa nel suo Paese il 35enne aveva espresso critiche che una fazione di integralisti islamici aveva interpretato come un attacco alle loro idee.
Di qui l’esigenza dell’uomo di lasciare il Mali ottenendo la protezione sussidiaria con una sentenza del Tribunale civile di Roma nel 2017. Scrive il Tar per sottolineare la fondatezza del ricorso: «Nel caso di specie l’incolumità del ricorrente appare effettivamente a rischio, ove rientri nel paese di origine, e tanto si evince non solo dalla citata ordinanza del Tribunale civile che gli ha riconosciuto il beneficio della protezione sussidiaria ma anche dalle osservazioni formulate al preavviso di rigetto le quali, senza smentita sul punto, rappresentano una situazione drammatica nel Mali a causa di violenze estremiste e intercomunitarie. Si deve quindi concludere che il ricorrente si trovi attualmente nell’impossibilità di ottenere un passaporto dall’autorità diplomatica del proprio Paese di origine poiché è privo dei documenti necessari, e per procurarseli dovrebbe rientrare nel Mali mettendo a rischio la propria incolumità». La situazione vissuta dall’immigrato era paradossale. Per gli stessi motivi per cui aveva ricevuto la protezione sussidiaria non poteva tornare nel suo Paese in modo da ottenere i documenti utili al passaporto.
Causa ed effetto di uno stallo sbloccato dal Tar con l’alternativa del rilascio del titolo di viaggio. Il 12 marzo 2018 aveva chiesto alla questura di Pisa il titolo di viaggio, ma la richiesta era stata rifiutata il 6 aprile 2019 «motivando il diniego con la circostanza che non essendogli stato riconosciuto lo status di rifugiato, ma la sola protezione sussidiaria, deve procurarsi il passaporto presso l’autorità diplomatica del suo Paese producendo la documentazione necessaria oppure, in alternativa, documentare ufficialmente (in particolare con nota dell’Ambasciata del Mali) i motivi per cui non gli è possibile procurarsi detta documentazione. Lo Stato del Mali ha ratificato la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e le autorità maliane e non lo Stato italiano sono competenti a rilasciare il passaporto o altro documento di viaggio ai propri cittadini». I giudici amministrativi hanno detto il contrario. — Pietro Barghigiani
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