Toscana
I clienti pregiudicati non sono una colpa: annullata la chiusura del minimarket
Il Tar accoglie il ricorso del negozio contro lo stop di 25 giorni «Non provato il ritrovo abituale di persone pericolose»
pisa. Se la piazza della stazione brulica di balordi e spacciatori la colpa non è di bar e minimarket frequentati da una clientela da codice penale. Queste attività, casomai, sono “vittime” di una posizione infelice che le espone al rischio di avere avventori con precedenti e pericolosi per l’ordine pubblico. Non sono i commerci la fonte dell’insicurezza in zona. E, quindi, non vanno chiusi accusandoli di ospitare persone poco raccomandabili.
Dopo il ricorso accolto per il Cofer Bar - 10 giorni di stop - il Tar ha ritenuto giuste le ragioni anche del minimarket “La Luna”. Due esercizi pubblici che affacciano sulla piazza e occupano i rispettivi angoli sotto lo stesso porticato. Il bar lungo viale Gramsci, il minimarket lato via Mascagni di fronte al Cinema Teatro Nuovo.
Il Tribunale amministrativo regionale dopo aver revocato la sospensione dell’attività per 25 giorni disposta dalla questura a febbraio, ora è entrato nel merito del ricorso accogliendo le istanze del privato, assistito dagli avvocati Giuseppe Cutellè e David Billetta.
Il provvedimento nasceva dalla considerazione che nel minimarket e nelle sue vicinanze il giro di spaccio era di un’evidenza solare. Gente ubriaca che acquistava birre e alcolici tra gli scaffali della “Luna”. Spesso il porticato diventava pure un ring per risse improvvisate nelle cause e rapidissime nella sparizione dei protagonisti all’arrivo delle forze dell’ordine.
La chiusura è stata impugnata sostenendo «non sono ascrivibili al negozio i fatti di stupefacenti ripresi dal sistema di videosorveglianza nella piazza; la sporadicità e singolarità degli accertamenti effettuati, non consentono certo di poter affermare che il locale del ricorrente possa essere concepito alla stregua di abituale ritrovo di soggetti pregiudicati o pericolosi ovvero possa costituire pericolo per l’ordine e la sicurezza; il precedente di sospensione è remoto e il ricorrente si è adoperato per segnalare alle autorità il degrado della piazza». Tesi che adesso il Tar riconoscere come fondate.
Secondo la questura «senza alcun dubbio il locale della società ricorrente risulta essere abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose». Ribattono i giudici amministrativi: «I riscontri fattuali sulla cui base si giunge a tale conclusione non appaiono invero così probanti e lasciano invero ampi spazi di dubbio. Si parla in primo luogo di accertamenti che hanno individuato le suddette persone “sull’ingresso del locale”, il che rende incerto che esse avessero uno specifico legame con il locale medesimo e intendessero individuare nel locale stesso un loro luogo di incontro. Non si chiarisce quanti sono gli accertamenti effettuati. Il riferimento a persone ubriache, che avevano acquistato bevande nel locale può far pensare anche a soggetti che si siano ivi recati solo per l’acquisto, senza attribuire allo stesso una specifica valenza di luogo di ritrovo. Il rinvenimento di persone, attraverso le video riprese, nella piazza antistante, lascia supporre che si tratti di individui che circolano nella zona, senza che ciò consenta di individuare il locale come luogo avente una specifica valenza di abituale ritrovo degli stessi». —
Pietro Barghigiani
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