Finanza
Padre e madre l’uno non esclude l’altro
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Fra il 18 dicembre 1977 e il 27 marzo 2000 il riscatto per la maternità facoltativa può essere riconosciuto alla madre o, in alternativa, al padre. Il periodo riscattabile non può essere superiore a 6 mesi (successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita) e si deve collocare entro il primo anno di vita. Dal 28 marzo del 2000, (Legge 53/2000) invece il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre.
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