Il dolore
Buscemi, la Corte d’Appello doveva sentire i testimoni
La Cassazione contesta la condanna al risarcimento senza altre prove La parte civile nel procedimento: «Violati i diritti della nostra assistita»
pisa. Era meglio riaprire l’istruttoria al processo d’appello per stalking a carico di Andrea Buscemi, attuale assessore leghista alla Cultura accusato dalla ex compagna Patrizia Pagliarone di atti persecutori, perché serve «una motivazione rafforzata» quando l'esito processuale si discosta dal proscioglimento di primo grado.
Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni relative all'udienza dello scorso dieci gennaio conclusasi con il rigetto del ricorso di Buscemi ai fini penali - accoglimento invece ai fini civili - dal momento che gli “ermellini” hanno dichiarato "intangibile" la prescrizione rilevata dalla Corte di Appello di Firenze, il 30 maggio 2017, in mancanza di "prove evidenti" di innocenza, o del fatto che il reato "non sussiste" o "non costituisce reato". Siccome in primo grado Buscemi era stato assolto - spiega la Suprema Corte, sentenza 25073 - «la prospettazione di una nuova ricostruzione dei fatti di causa, in chiave alternativa, di segno accusatorio, di per sé, avrebbe dovuto indurre il giudice dell'appello a rinnovare l'istruttoria orale, ritenuta decisiva, per l'esito finale». C’era bisogno, insomma, di un dibattimento sentendo ancora la parte offesa e altri testi e non una semplice valutazione sulla base degli atti. Secondo la Cassazione, non soddisfatta del lavoro della corte territoriale, «solo una rinnovazione integrale delle prove» costituisce «il presupposto indispensabile per una statuizione di condanna, provvista della necessaria certezza cognitiva, al risarcimento del danno». «L'incompletezza valutativa del quadro accusatorio», prosegue il verdetto, «denota vizi di natura motivazionale, legati, per un verso, all'omessa considerazione di elementi di prova, provvisti di decisività, e, sotto altro profilo, alla mancata assunzione delle prove ammesse, in vista di una motivazione rafforzata, implicante un accertamento della responsabilità penale, di fatto carente, per le motivazioni esposte». Per questa ragione, gli “ermellini” hanno annullato con rinvio la sentenza d'appello, ai fini civili, e ora il giudice civile dovrà «rivalutare la controversia» ai soli «limitati effetti pertinenti alle statuizioni di condanna di natura risarcitoria». Gli atti persecutori denunciati vanno dal 2007 al dicembre 2009. Per quelli anteriori al febbraio 2009, Buscemi era stato assolto anche in appello perché ancora non c’era il reato di stalking. Per quelli successivi all'entrata in vigore della nuova normativa e fino al dicembre 2009, i magistrati di secondo grado, con sentenza del 30 maggio 2017, avevano dichiarato prescritto il reato e condannato «al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede». Ora il giudice civile riesaminerà la vicenda e sarà un po’ anche giudice del merito, ferma restando la prescrizione. In una nota l’avvocato Teresa Manente scrive: «Non intendiamo tacere sui danni conseguenti al trattamento processuale riservato in questi anni a Patrizia Pagliarone, un trattamento indegno di un paese civile e democratico che merita il vaglio della Corte di Strasburgo per violazione dei diritti fondamentali della mia assistita». —
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