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Scioperi, da Trenitalia azioni antisindacali: sostituì i macchinisti

P.B.

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pisa. Sostituire personale in sciopero con figure adibite a mansioni superiori significa adottare un comportamento antisindacale. Voler far fallire un’astensione dal lavoro, con relativo blocco del servizio scongiurato con il ricorso dipendenti di grado più alto rispetto a chi incrocia le braccia, è una scelta che va contro il rispetto dei lavoratori.

Lo dice la Cassazione respingendo il ricorso di Trenitalia contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva dato ragione al sindacato Orsa dopo che l’organizzazione sindacale si era vista respingere la sua istanza dal Tribunale di Pisa.

La premesse risale agli scioperi del 5 e 6 luglio 2009 e dell'11 e 12 luglio dello stesso anno. Una protesta che Trenitalia aggirò negli effetti negativi sui passeggeri «sostituendo numerosi lavoratori con personale di livello superiore, aventi qualifica di quadro, nella guida e scorta dei treni». In primo grado a Pisa la società di trasporti aveva ottenuto ragione. I giudici fiorentini ribaltarono la sentenza.

Non solo avevano dato ragione all’organizzazione sindacati autonomi e di base, ma avevano «altresì ordinato a Trenitalia Spa di astenersi per il futuro di porre in essere comportamenti analoghi»

Nei quattro episodi citati dal sindacato vi fu la sostituzione del macchinista e del capo treno con dipendenti «aventi la qualifica di quadro e che tali sostituzioni furono disposte per ovviare ai disagi operativi conseguenti ai due scioperi».

La Suprema Corte ricorda che «già la lettura delle fonti contrattuali esclude che un quadro possa condurre un treno o fare la scorta, poiché per definizione l'attività descritta non rientra tra le attività marginali e complementari di tale qualifica professionale, cui sono demandate funzioni altamente professionalizzate e mirate al raggiungimento degli obiettivi aziendali».

La sostituzione di personale in sciopero non poteva rientrare tra le attività marginali o eccezionali proprie della qualifica di quadro, in quanto dall'esame delle "fonti contrattuali" è risultato escluso che «un quadro possa condurre un treno o fare una scorta, poiché per definizione l'attività descritta non rientra fra le attività marginali e complementari di tale figura professionale». Insomma, senza quei “tappabuchi” demansionati comandati alla bisogna, i treni sarebbero rimasti inchiodati sulle rotaie. Era l’obiettivo della protesta vanificato dalle sostituzioni ritenute dalla Cassazioni antisindacali. —

P.B.

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