Il Tirreno

Pisa

gli effetti dopo l’omicidio al palabingo 

Porto d’armi, il Tar striglia la prefettura

Pietro Barghigiani
Porto d’armi, il Tar striglia la prefettura

«Prassi errata nel rilascio dei permessi all’istituto» Resta la multa di 40mila euro all’azienda Guardie di Città

3 MINUTI DI LETTURA





PISA. Il porto d’armi era scaduto, ma il rinnovo arrivava dopo il termine. Nessuno controllava e, si fa per dire, andava bene così. Era una prassi coltivata da tempo quella della società “Guardie di città”. Un’abitudine che ora il Tar bacchetta.

Tutto inizia quando nell’agosto 2015 un dipendente dell’istituto di vigilanza reagì a un tentativo di rapina al Palabingo di Navacchio. Sparò e uccise il bandito che voleva portargli via l’incasso. Era un collega afflitto da problemi economici. Il dipendente aveva il porto d’armi scaduto da febbraio. E non era il solo.

L’episodio servì alla questura per passare in rassegna le autorizzazioni della società. La conclusione degli accertamenti fu il provvedimento adottato dalla prefettura di sospensione della licenza per 30 giorni e una sanzione di 40mila euro per le irregolarità riscontrate sui permessi. Contro quella decisione il titolare del “Corpo Guardie di Città”, Mariano Bizzarri aveva fatto ricorso al Tar che si è pronunciato con una sentenza di rifiuto.

Per i giudici il comportamento seguito dall’azienda nella gestione dei titoli per il porto d’armi non era stato corretto. A livello penale sono arrivate assoluzioni e archiviazioni. Ma per il Tar ciò non significa che sul fronte amministrativo non ci siano state delle responsabilità. Dopo l’omicidio fu disposta un’ispezione amministrativa nell’istituto. Era emerso, come da relazione di servizio del 20 agosto 2015, che altri due dipendenti avevano svolto servizi in assenza dei titoli di polizia. Non solo. Dal gennaio 2015 al 17 agosto 2015 sarebbero state impiegate guardie particolari giurate prive dei titoli abilitativi (decreto di guardie particolari giurate e licenza di porto pistola) e sarebbero risultate anche ulteriori violazioni al regolamento di servizio. Per Bizzarri la sanzione aveva un senso solo «laddove l’istituto di vigilanza utilizzi personale che non ha mai conseguito alcun titolo autorizzatorio, ma non personale i cui titoli sono scaduti». Una tesi respinta dai giudici: «Lo svolgimento dell’attività di guardia giurata con titoli scaduti, circostanza che, si ripete, è pacifica in fatto, non può non comportare l’applicazione di sanzioni come correttamente ritenuto dalla prefettura».

Lo sparatore poi assolto per legittima difesa aveva ottenuto un’assoluzione per il reato di porto d’armi abusivo. E su quel verdetto il Tar ha colto un’abitudine in uso tra Guardie di Città e prefettura non proprio lineare. Scrivono i giudici: «La sentenza ha accertato che, per prassi, le istanze di rinnovo del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e, in conseguenza, della licenza di porto pistola venivano consegnate in prefettura in un periodo successivo alla loro scadenza e, sempre per prassi, la prefettura emetteva i rinnovi in periodi ancora successivi pur invitando “a presentare le istanze di rinnovo almeno quattro mesi prima della scadenza dei titoli di polizia”, senonché a tale formale invito non facevano poi seguito atti concreti negativi. Tale circostanza, però, può essere apprezzata solo al fine della compensazione delle spese ma non dell’accoglimento del ricorso, poiché la prassi (errata) amministrativa non può essere assunta quale motivo di disapplicazione della legge».

Insomma, per il Tar i rinnovi venivano gestiti con procedure non proprio intransigenti verso l’istituto di vigilanza. L’omicidio ha eliminato la prassi di esaminare e concedere i rinnovi dei titoli dopo la loro scadenza. —

Pietro Barghigiani



Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

L'approfondimento
Bolkestein

Spiagge, indennizzi: così verranno risarciti i balneari che perdono le aste – Come si calcola il valore da rimborsare

di Matteo Tuccini