«Il centauro viaggiava a forte velocità: l’auto non poteva evitarlo»
san giuliano terme. «Enrichetta Martinelli, nella tristezza di questa situazione e nel dolore per la morte della vittima, non si ritiene penalmente responsabile dell'evento e attenderà l'esito del giudizio».
L’avvocato Francesco Carlesi, difensore della pensionata di San Giuliano Terme sotto processo per omicidio stradale per la morte di un’insegnante finita in moto contro la sua auto il 10 giugno 2017, mette in fila una serie di elementi dalla prospettiva dell’imputata.
Scrive il legale: «Intendiamo precisare che, nel rispetto del dolore per una situazione tragica che ha colpito negli affetti e nella futura esistenza i familiari della vittima ed anche il coimputato Vaccari che ha patteggiato in sede di udienza preliminare, viene formulato a carico dell'imputata un addebito in maniera fuorviante e decisamente incompleta, dato che viene attribuito alla donna di essere andata “...troppo oltre la linea dello stop invadendo la carreggiata lungo la quale stava viaggiando Vaccari...” ossia il conducente della moto. In realtà è opportuno riferire come risulta pacificamente dal capo di imputazione, e come confermato nella sentenza di patteggiamento, che la moto sulla quale la vittima viaggiava quale incolpevole trasportata, procedeva a velocità quasi doppia del consentito “...circa 95 km/h”, “...invadendo la corsia di marcia destinata alla circolazione in senso inverso nonostante la striscia di mezzeria continua”, “...in centro abitato”, “...con segnalazione di incrocio pericoloso e la presenza di attraversamento pedonale”, e dopo aver eseguito “...pericolosamente” il sorpasso di ben due motocicli».
L’avvocato sottolinea che l'impatto con l'auto condotta dalla Martinelli, «è avvenuto non oltre la linea dello stop, ma oltre la linea di mezzeria, quindi quando l'auto della Martinelli non solo aveva attraversato lo stop dopo essersi fermata regolarmente, ma aveva già passato il centro della strada, e mentre procedeva a nemmeno 15 km/h. Secondo noi e i nostri consulenti tecnici, per la Martinelli (ma per chiunque) era impossibile prevedere una condotta talmente abnorme della moto, ma soprattutto fare qualcosa per evitare un impatto laterale causato da chi marciava contromano, sorpassando due mezzi, e ad una velocità tale da non poter essere avvistato. Il Gup ha ritenuto, pur nell'importante concorso di colpa del conducente della moto che ha infatti definito con patteggiamento, di verificare la sussistenza o meno di un minimo concorso di colpa della Martinelli, ritenendo necessario il processo». —
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