Sicurezza
Professore non può partecipare al concorso che ha bandito
Il Consiglio di Stato boccia la sentenza del Tar che aveva detto sì al docente membro del Collegio Accademico e candidato alla cattedra di Scienza Politica
PISA. Incandidabile e in conflitto di interessi. Una sommatoria di condizioni che dà un risultato di incompatibilità accertato ora anche dal Consiglio di Stato. Dopo il caso Barone e l’esportazione del “brand” a Napoli naufragato con le dimissioni del direttore, la Scuola Superiore Normale torna al centro della disputa tra docenti in guerra legale per una cattedra. O meglio un professore contro l’istituzione di piazza dei Cavalieri che vince la contesa nelle aule di giustizia. Alla fine del duello giudiziario sfuma, con una sentenza che annulla il pronunciamento del Tar, la possibilità di diventare docente ordinario di prima fascia di Scienza Politica per il professor Giliberto Capano, 58 anni, originario di Monfalcone, accademico a Bologna e per tre anni in distacco a dirigere il dottorato in Scienza Politica e Sociologia che la Scuola aveva istituito nella nuova sede di Firenze. In pratica il professore faceva parte del Collegio Accademico della Normale che nel 2016 aveva indetto un concorso da docente di prima fascia al quale Capano aveva poi partecipato. Era anche componente di diritto del Consiglio di Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola che aveva formulato la proposta di copertura della cattedra. Quello che l’istituzione di piazza dei Cavalieri aveva voluto evitare era una selezione a cui si era candidato chi aveva contribuito a bandirla.
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Solo che per legge, la 204/2010 della ministra Gelmini, ai concorsi universitari non possono partecipare i parenti fino al quarto grado di un docente coinvolto negli organismi che hanno bandito quel concorso. Nel caso della Normale non c’era il conflitto di interessi o l’incompatibilità per un presunto favoritismo verso un parente. Il “beneficiario” coincideva con il membro del Collegio Accademico dal quale era arrivato il via libera alla procedura. Alcune date per scandire i passaggi più significativi: il 22 settembre 2016 il collegio accademico (Capano assente) indice un concorso per la copertura di un posto di professore di I fascia all’Istituto di Scienze umane e sociali. Il bando è pubblicato il 7 ottobre, Capano è in servizio (e membro del collegio della Normale) fino al 31 ottobre e presenta la domanda il 10 ottobre. Il 23 dicembre 2016 arriva il decreto di esclusione dal concorso «per insanabile incompatibilità». E il 29 dicembre 2016 la Normale cambia anche il regolamento interno, compresa la parte per l’accesso ai concorsi, utilizzando le nuove norme per rimarcare l’incompatibilità di Capano a partecipare alla selezione. Contro quelle decisione il docente fa ricorso e il Tar gli dà ragione sottolineando la «netta lesione del principio di non retroattività». Per il Consiglio di Stato «l’esigenza sempre più avvertita d’imparziale svolgimento della selezione, legittima l’estensione normativa dello status d’incompatibilità anche al soggetto in conflitto di interessi». Se la legge vale per i parenti fino al quarto grado a maggior ragione deve essere applicata per i diretti interessati. Capano, quindi, «al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, versava in una doppia e concorrente situazione d’incompatibilità: l’una qualificata come incandidabilità; l’altra, desunta dal conflitto d’interessi quale componente del Collegio Accademico della Normale che ha formulato e ha approvato la proposta di attivare la procedura di chiamata».— Pietro Barghigiani BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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