Il Tirreno

Pisa

l’ipotesi era di truffa aggravata 

Visite private, prosciolto Menchini Fabris

PIETRO BARGHIGIANI
Visite private, prosciolto Menchini Fabris

Il giudice: «Anche se era in congedo parentale poteva svolgere la libera professione senza autorizzazione dell’Asl»

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pisa

Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

È la sentenza del gip del Tribunale di Livorno Antonio Del Forno nei confronti del dottor Fabrizio Menchini Fabris, 41 anni, di Pisa, per il quale anche il pm aveva chiesto il proscioglimento in udienza preliminare dall’accusa di truffa aggravata.

I fatti che il giudice ha ritenuto privi di rilevanza penale sono gli stessi per i quali il medico è stato condannato dalla Corte dei conti a risarcire l’Asl di Livorno (l’urologo lavora all’ospedale di Piombino) con un importo di circa 15mila euro. Per i giudici contabili durante il periodo di congedo parentale avrebbe svolto, senza autorizzazione, la libera professione in tre strutture private. Due sentenze opposte con una che contesta un danno erariale e l’altra che esclude la volontà di truffare il datore di lavoro.

Il medico, difeso dagli avvocati Nicola Colombini e Francesco Monceri, dal 3 agosto 2015 al 9 gennaio 2016 ha usufruito di un congedo parentale. I carabinieri del Nas di Livorno lo avevano indagato contestandogli l’attività privata da libero professionista nonostante l’assenza dal posto di lavoro durante la quale continuava a percepire un’indennità. Menchini Fabris è stato assunto dall’Asl 6 il primo luglio 2015 con un rapporto di lavoro non esclusivo. «Era pertanto convenuto tra le parti, all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, che il dottor Menchini potesse svolgere (o meglio, continuare a svolgere) attività di lavoro libero professionale – si legge nella sentenza del gip –. Ne consegue che in tale regime di lavoro l’attività libero professionale può essere liberamente esercitata dal medico in piena discrezionalità, e che pertanto nessuna autorizzazione doveva essere richiesta dal dottor Menchini per continuare ad esercitate l’attività libero professionale».

Non solo. Per il giudice l’urologo «ha agito in maniera trasparente senza utilizzare alcuna condotta artificiosa al fine di conseguire l’indennità per congedo parentale, né abbia posto in essere alcun artificio o raggiro al fine di occultare il fatto che, durante la fruizione del congedo parentale, egli stava continuando ad esercitare attività libero professionale, avendo fedelmente dichiarato al fisco i compensi conseguiti. Il fatto poi che l’attuale imputato, avendo continuato a svolgere nel periodo di congedo attività libero professionale, avesse effettivamente diritto a detta indennità è questione che non assume alcun rilievo sotto il profilo penale, e in particolare ai fini della sussistenza del delitto di truffa oggetto della attuale contestazione». Di qui la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. —

PIETRO BARGHIGIANI

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