Il Tirreno

Pisa

LA SENTENZA 

Accusato di violenza su minore assolto impresario pisano

P.B.
Accusato di violenza su minore assolto impresario pisano

Sentenza con formula dubitativa per l’imputato giudicato in rito abbreviato La sedicenne sosteneva  di essere stata toccata in auto

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pisa

Assolto con il dubbio. Quella che un tempo era la vecchia formula dell’insufficienza di prove.

È la sentenza letta poco dopo l’una dal gup Donato D’Auria nei confronti di un cinquantenne, titolare di una piccola impresa edile nel Pisano, per il quale il pm Aldo Mantovani aveva chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata.

L’imputato, in aula al momento del verdetto, era difeso dagli avvocati Sergio Martelli e Antonio Cariello e aveva fatto ricorso al rito abbreviato. La parte civile, una giovane all’epoca dei fatti sedicenne, era rappresentata dall’avvocato Paola Cappiello. L’episodio al centro del processo nel quale l’imputato aveva fatto ricorso al rito abbreviato sarebbe avvenuto nell’agosto 2016 in un comune del Pisano. Un pomeriggio d’estate in cui i due si sarebbero incontrati per caso.

L’uomo, la cui figlia era amica dell’allora sedicenne, alla fermata del bus fermò la sua auto invitando la ragazza a salire per portarla dove la stavano aspettando alcune amiche. Una conoscenza superficiale, legata soprattutto alla frequentazione delle due adolescenti, ma sufficiente a far scattare nella ragazza una fiducia nei confronti dell’adulto alla guida dell’auto.

Quello che è accaduto nel corso del viaggio è la parola di lei contro quella di lui. Lo hanno ribadito i legali delle parti, ognuno portando argomenti alle proprie tesi

La ragazza ha sostenuto, anche nel corso dell’incidente probatorio, di aver ricevuto attenzioni spinte da parte dell’uomo. L’imputato ha negato ogni addebito respingendo in toto la versione della giovane. Alla fine il giudice assoluzione con formula dubitativa richiamata al comma 2 dell’articolo 530 del codice di procedura penale: «Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile». —

P.B.

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