Sicurezza
Ordinanza anti-bus, il Tar dà ancora ragione al Comune
Sospeso l’atto dell’Enac che secondo il Tribunale non ha titolarità sulle strade inserite nel provvedimento. L’udienza sul merito fissata nel prossimo gennaio
PISA
Servirà, se possibile, un’intesa a tre per mettere definitivamente in un cassetto la cosiddetta ordinanza anti-bus. Se dopo le elezioni comunali le diplomazie si sono messe al lavoro per arrivare ad un’intesa, nel frattempo la giustizia amministrativa sposta, in modo forse definitivo, la bilancia dalla parte del Comune di Pisa.
Almeno questo si deduce da tre ordinanze del Tar della Toscana pubblicate nei giorni scorsi. Tre ricorsi fotocopia (del Comume, di Pisamo e della Pisamover Spa) contro Enac ed altrettanti pronunciamenti del tribunale contro l’Ente nazionale aviazione civile.
In pratica, il timbro su quanto già lasciava prevedere la sospensiva dell’ordinanza accordata da Tar all’inizio di giugno dando ragionale al Comune, sin da quella circostanza, nei confronti di Enac.
Allora, per contrastare l’ordinanza comunale anti-bus (quella del divieto di sosta davanti al Galilei con obbligo di parcheggio nello scambiatore del People Mover, gestito dal concessionario Pisamover Spa), Enac aveva emesso una contro-ordinanza con, in sintesi, questo significato: siccome nell’area aeroportuale comando io, gli autobus possono muoversi come e dove vogliono.
Una posizione sostenuta anzitutto da Toscana Aeroporti, la società del Galilei, per tutelare i suoi passeggeri dai disagi della sosta ai parcheggi scambiatori sull’Aurelia, oltre che le società dei pullman, quelli che collegano Pisa e Firenze, dai posti di blocco e dalle multe da parte della polizia municipale.
Ora il pronunciamento del Tar che formalizza quanto anticipato con l’ok alla sospensiva. L’atto del direttore aeroportuale Enac ordinava che a «tutti gli autobus diretti presso le aree di sosta e fermata individuate dai provvedimenti legalmente dati da questa autorità aeronautica in materia di circolazione» venisse «garantito l’accesso in modo incondizionato».
Il tribunale ribatte sottolineando «un difetto di competenza dell’Enac nella parte in cui si ritiene di disciplinare sedi viarie che non appaiono da ricondurre alla titolarità dello stesso Ente».
Inoltre precisa, proseguendo il ragionamento, di «legittimare il potere dell’Enac di disciplinare il traffico veicolare solo nell’ambito delle arer aeroportuali», mentre la presenza di due ordinanze contrastanti, quella dell’Ente dell’aviazione e quella comunale dello scorso 6 febbraio, ha fatto emergere «il presupposto del periculum».
Va anche detto che, sospesa l’ordinanza dell’Enac, il Tar ha fissato al 23 gennaio 2019 l’udienza per la trattazione di merito. Ma questo pronunciamento sembra già una significativa anticipazione. —
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