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“Birra calda”, anche la Cassazione dice no

“Birra calda”, anche la Cassazione dice no

Respinto il ricorso della Procura contro il dissequestro di 447 bottiglie a un locale di piazza Garibaldi

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PISA. La Cassazione cancella in modo definitivo l’impalcatura del provvedimento firmato dal sindaco nel settembre 2016 passato alla cronaca come l’ordinanza della “birra calda”. In pratica il Comune per un periodo di tre mesi impediva a minimarket e locali in determinate aree del centro storico di tenere le birre in frigo. Una scelta adottata come deterrente all’eccesso di alcol e abbandono di vetri nei luoghi della movida.

Il Tribunale del Riesame aveva accolto il ricorso di alcuni commercianti dissequestrando migliaia tra bottiglie e lattine di birra. E il Comune si era adeguato mettendo in soffitta l’ordinanza che non aveva retto al vaglio dei Tribunali per un eccesso di regolamentazione. Uno sconfinamento ribadito anche dalla Cassazione.

La Procura aveva, però, impugnato la decisione dei giudici pisani. Ora la Suprema Corte conferma la correttezza del pronunciamento di dissequestro respingendo il ricorso e sostenendo che non si era configurata alcuna consumazione di reati nella mancata osservanza dell’ordinanza comunale.

Gli ermellini si sono occupati del ricorso della Procura riferito a un locale di piazza Garibaldi al quale la polizia municipale aveva sequestrato 447 bevande alcoliche. Oggetto dell’impugnazione era il rispetto dell’ordinanza con relative conseguenze (articolo 650 del codice penale) per chi l’avesse ignorata incappando nel reato di «inosservanza dei provvedimenti dell'autorità».

In una delle ordinanze di dissequestro, identiche per base giuridiche e conclusioni, scrive il giudice Luca Salutini: «Nel caso di specie l'ordinanza del sindaco di Pisa appare rivolta non ad uno o più destinatari determinati, ma ad una generalità di soggetti individuali in relazione al tipo di attività economica svolta e alla localizzazione dei loro esercizi commerciali, e risulta finalizzata non già alla soluzione di un problema contingibile e urgente, ma alla regolamentazione di un fenomeno noto, diffuso e prevedibile quale quello rappresentato dalla facilità di procacciamento di bevande alcoliche da parte dei frequentatori del centro storico cittadino. Trattasi dunque di un provvedimento di natura sostanzialmente normativa, come tale estraneo al raggio di tutela assicurato dall'articolo 650 del codice penale». (p.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

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