Il Tirreno

Pisa

droga: resta la condanna a 6 anni e 8 mesi 

«Sconto di pena, sono un collaboratore»

«Sconto di pena, sono un collaboratore»

Ma la Cassazione dice no: contributi solo occasionali e non ricorrenti

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PISA. Sì, collaborava con le forze dell’ordine nella lotta allo spaccio. Ma era una collaborazione occasionale e non ricorrente. E, quindi, non merita il riconoscimento delle attenuanti già negate dai giudici di primo e secondo grado.

La Cassazione respinge con questo ragioni il ricorso di Eneo Citea, 35 anni, albanese, contro la condanna a sei anni e otto mesi inflitta dalla Corte d’Appello che aveva ridotto la pena iniziale dei 13 anni emessa dal Tribunale di Pisa. Citea, residente a Viareggio, dopo aver abitato a Ghezzano all’epoca dell’arresto nel 2014 da parte dei carabinieri, era stato trovato con 2,8 kg di eroina in un’intercapedine della sua casa ghezzanese.

L’albanese voleva ottenere un’attenuante prevista dalla condizione di collaboratore. E lo aveva sottolineato il suo difensore nel ricorso alla Suprema Corte: «Alcune informazioni rese dall'imputato avevano permesso in più occasioni di procedere al sequestro di notevoli quantità di droga e all'arresto dei detentori di tali sostanze; l'imputato aveva riferito notizie utili al fine di identificare i corrieri di droga che giungevano nel nostro territorio; l'imputato aveva riferito alla questura di Pisa notizie su un presunto traffico di droga gestito da un suo connazionale; il pubblico ministero del Tribunale di Pisa aveva certificato in data 13 agosto 2014 l'attività di collaboratore occasionale dell'imputato; - il sovrintendente (omissis) aveva dichiarato che le informazioni ottenute dall'imputato avevano in passato consentito di arrestare due fornitori di stupefacenti e di sequestrare due chilogrammi di eroina».

La Cassazione ha ribadito la correttezza della valutazione dei giudici di secondo grado: «Le affermazioni del ricorrente in ordine alla sua asserita attività di collaborazione nel presente procedimento sono state interamente smentite dall'operante (agente, ndr) che, in passato, aveva da lui ricevuto alcune confidenze in merito ad altra attività di spaccio. Il predetto (poliziotto, ndr) ha, infatti, tassativamente negato di avere utilizzato l'imputato come agente provocatore e ha dichiarato che non corrispondeva al vero che lui o altri operatori della questura fossero a conoscenza che Citea detenesse sostanza stupefacente presso la propria abitazione per conto della Squadra Mobile». Dagli atti processuali non «è emersa alcuna condotta di collaborazione del ricorrente e che, per come si erano sviluppati gli accadimenti, risultava, invece, provato che lo stesso avesse venduto lo stupefacente per proprio tornaconto personale ricevendo, quale prezzo del reato, un ingente quantitativo di denaro».(p.b.)



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