Il Tirreno

Pisa

IL GIUDICE NON MI HA RINVIATO A GIUDIZIO

La sottoscritta, Fernanda Del Cancia, con riferimento ai due articoli di stampa comparsi sulle edizioni di Pisa del vostro giornale rispettivamente in data primo novembre 2017 (on line) e in data 10...

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La sottoscritta, Fernanda Del Cancia, con riferimento ai due articoli di stampa comparsi sulle edizioni di Pisa del vostro giornale rispettivamente in data primo novembre 2017 (on line) e in data 10 novembre 2017 (riguardanti il procedimento penale e quello civile, entrambi attinenti alla vicenda dell’eredità del signor Cesare Del Cancia e in particolare del testamento olografo dal medesimo redatto), chiede, formalmente, ai sensi dell’articolo 8 della legge 47/1948, la pubblicazione della presente precisazione.

Si ritiene, infatti, che in entrambi i succitati articoli sia stata data una ricostruzione complessiva della vicenda lesiva della dignità della mia persona, incompleta e comunque contrastante con la verità dei fatti, oltre che non in linea con le norme processuali di cui ad oggi è stata fatta applicazione, rappresentando nella sostanza che sarebbe stato già disposto il rinvio a giudizio della sottoscritta.

Al contrario il giudice per le indagini preliminari si è solo espresso sul mancato decorso del termine di prescrizione, così come invocato quale unico motivo dalla controparte, signora Maria Del Cancia, nella propria opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.

Da qui il doveroso invito allo stesso pubblico ministero di formulare l’imputazione per poter disporre ai sensi dell’articolo 419 comma 5 codice di procedura penale l’udienza preliminare all’esito della quale, nella dialettica delle parti e con l’esposizione di tutti gli argomenti e le prove di merito circa la presunta contraffazione della scheda testamentaria, il giudice assumerà la decisione che potrà consistere in una sentenza di non luogo a procedere ovvero nell’emissione del decreto di rinvio a giudizio, ai sensi degli articoli 424/425 codice di procedura penale. Del resto in quella medesima udienza lo stesso pubblico ministero sarà libero di richiedere una sentenza di proscioglimento o il detto decreto di rinvio dell’indagata innanzi al giudice del dibattimento. Poiché negli articoli in questione viene richiamata anche la causa civile avente ad oggetto gli stessi fatti è opportuno aggiungere che il primo grado, nel quale si è avuta una Ctu favorevole alla sottoscritta, si è concluso con una sentenza di rigetto totale delle domande della controparte. In conclusione, contrariamente a quanto può desumersi dagli articoli di stampa, non vi è stato, nel procedimento penale, alcun rinvio a giudizio e la vicenda è ancora aperta a qualsiasi scenario.

Il Tirreno non ha mai pubblicato la notizia del suo rinvio a giudizio, ma solo dell’imputazione coatta disposta dal giudice dell’udienza preliminare nei suoi confronti. (p.b.)



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