Il Tirreno

Pisa

SANITà IN TRIBUNALE

Condannati due ospedali per i ritardi di un trapianto

Pietro Barghigiani
L'ospedale di Cisanello
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L'ospedale di Cisanello

Il giudice assegna 140mila euro ai familiari di una donna deceduta per epatite. La sentenza: «L’attesa di anni per l’intervento è stata una concausa della morte»

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PISA. Solo un trapianto di fegato avrebbe potuto salvarla. Da anni un’epatite cronica le condizionava l’esistenza con tutte quelle implicazioni che la patologia portava con sé. Rinunce e privazioni da un lato, cure e farmaci dall’altro. Un organo sano le avrebbe restituito una vita migliore. E, con ragionevole certezza, gliela avrebbe anche allungata con una qualità persa negli ultimi anni. Quel fegato, però, non è mai arrivato. I familiari della donna, morta nel 2004 all’ospedale Versilia, nel contestare anni di ritardi tra l’ospedale pisano e l’Ismett (Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie di alta specializzazione) di Palermo, avevano fatto causa alle due strutture sanitarie. E, a distanza di anni, l’hanno vinta.

Anche se le pretese iniziali - 810mila euro - sono state ridotte: sono stati riconosciuti 140mila euro per il marito e i due figli escludendo i nipoti, genero e nuora. Una battaglia legale iniziata nel 2007 che ha avuto un primo giudizio dopo dieci anni. E ancora non è finita. La decisione del giudice Roberto Bufo del Tribunale di Pisa è stata appellata dall’Azienda ospedaliera che ha sempre sostenuto la correttezza dell’operato dei medici. Per Cisanello non ci sono responsabilità nel mancato trapianto di fegato alla pensionata residente in Versilia. La donna era affetta da epatite dal 1989. Nell’atto di citazione i legali dei familiari sostenevano che Cisanello e Ismett avevano «posto in essere una serie di omissioni e ritardi, durati ben cinque anni, ostativi all’esecuzione del trapianto che rappresentava l’unico rimedio per salvare la vita della donna (omettiamo il nome per ragioni sanitarie, ndr)».

La prima consulenza tecnica disposta dal giudice aveva dato ragione agli ospedali «escludendo qualsiasi responsabilità in ordine ai fatti lamentati». Il giudice aveva disposto una seconda consulenza medico-legale reputando la precedente «insita di argomentazioni non sempre coerenti tra loro». E anche la seconda arrivava alla stesse conclusioni della perizia originaria. Solo che l’accertamento di vizi formali segnalati dagli autori della causa, ne aveva vanificato gli effetti favorevoli per gli ospedali. «Vizi processuali che ne contaminano irrimediabilmente le conclusioni, avendo il Ctu utilizzato nella sua analisi e valutazione documenti non contenuti negli atti processuali e acquisiti irritualmente – scrive il dottor Bufo –. La documentazione acquisita agli atti consente di ritenere parzialmente fondata la domanda e di concludere nel senso che il ritardo nella presa in carico della posizione della deceduta può considerarsi concausa dell’exitus infausto, quale circostanza concorrente in un quadro clinico già grave e in parte compromesso». Il secondo round in appello.

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