Attenzione
Un aiuto arriva dal Codice Civile
È un articolo del Codice Civile, il numero 2948, a venire in aiuto alle famiglie a cui sono state recapitate bollette con consumi riferiti a otto-nove anni fa. L’articolo numero 2948 si occupa...
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È un articolo del Codice Civile, il numero 2948, a venire in aiuto alle famiglie a cui sono state recapitate bollette con consumi riferiti a otto-nove anni fa. L’articolo numero 2948 si occupa infatti di casi di prescrizioni da pagamenti da effettuarsi annualmente o a scadenze più brevi. Tra questi rientrano anche le bollette di luce e gas.
A spiegarlo meglio è Smeralda Cappetti di Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori).
«Sono molte frequenti – spiega Cappetti – i casi in cui vengono recapitate le bollette di gas e luce di importi esorbitanti per conguagli risalenti a molti anni addietro. Molto spesso il salatissimo conguaglio è dovuto all’inadempimento del fornitore o del distributore, che ha omesso di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non ha emesso bollette. Ma a questo proposito l’appiglio sarebbe proprio l’articolo suddetto del Codice Civile, in quanto non possono essere pretese somme relative a consumi che il fornitore avrebbe potuto e dovuto pretendere oltre cinque anni prima dell’emissione della fattura. Anche se tuttavia, spesso è difficile capire quando decorre il termine dei cinque anni. I fornitori spesso sostengono che la prescrizione decorre da quando viene emessa la fattura di conguaglio, ma non è così, altrimenti l'istituto della prescrizione sarebbe del tutto aggirabile». (r.g.)
A spiegarlo meglio è Smeralda Cappetti di Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori).
«Sono molte frequenti – spiega Cappetti – i casi in cui vengono recapitate le bollette di gas e luce di importi esorbitanti per conguagli risalenti a molti anni addietro. Molto spesso il salatissimo conguaglio è dovuto all’inadempimento del fornitore o del distributore, che ha omesso di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non ha emesso bollette. Ma a questo proposito l’appiglio sarebbe proprio l’articolo suddetto del Codice Civile, in quanto non possono essere pretese somme relative a consumi che il fornitore avrebbe potuto e dovuto pretendere oltre cinque anni prima dell’emissione della fattura. Anche se tuttavia, spesso è difficile capire quando decorre il termine dei cinque anni. I fornitori spesso sostengono che la prescrizione decorre da quando viene emessa la fattura di conguaglio, ma non è così, altrimenti l'istituto della prescrizione sarebbe del tutto aggirabile». (r.g.)
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