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Con la sentenza si può aprire il testamento

Con la sentenza si può aprire il testamento

Si va dalla scomparsa alla dichiarazione di morte presunta. In mezzo la legge colloca l’assenza. Trascorsi due anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia della persona scomparsa e vi sia...

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Si va dalla scomparsa alla dichiarazione di morte presunta. In mezzo la legge colloca l’assenza.

Trascorsi due anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia della persona scomparsa e vi sia incertezza sulla sua esistenza in vita, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso, possono richiedere al Tribunale una dichiarazione di assenza.

La sentenza comporta l'apertura del testamento dell'assente, l'immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti dell'assente ed il temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni, delle quali la morte dell'assente

produrrebbe la liberazione. L'immissione del possesso temporaneo dei beni, non attribuisce la titolarità dei beni dell'assente, ma solo l'amministrazione dei beni stessi, la rappresentanza dell'assente in giudizio ed il godimento delle rendite.

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