Il dolore
«Rifiutai etilometro per problemi ai polmoni»
Si era rifiutata di sottoporsi all’etilometro, durante un controllo in strada mentre era alla guida di un’auto, sostenendo di avere problemi ai polmoni. Non è stata creduta in Tribunale a Pisa, in...
Si era rifiutata di sottoporsi all’etilometro, durante un controllo in strada mentre era alla guida di un’auto, sostenendo di avere problemi ai polmoni. Non è stata creduta in Tribunale a Pisa, in appello a Firenze e ora anche in Cassazione a Roma.
Per Chiara Vanni, 49 anni, resta la condanna a 6 mesi e 2.200 euro di ammenda per la violazione dell’articolo 186 del codice stradale, quello che disciplina la guida in stato di ebbrezza. Rifiutare l’alcoltest equivale a essere positiva. La donna nel ricorso lamentava il fatto che i giudici, nei due gradi di giudizio, non avevano dato «rilievo probatorio alle certificazioni mediche che rappresentavano il deficit funzionale ai polmoni che non aveva consentito l'effettuazione della prova spirometrica».
Non è un argomento da sottoporre al giudici di legittimità quello segnalato dall’automobilista che non è stata creduto nei due gradi di giudizio. Non può essere riproposta un nuova rilettura del quadro probatorio. È una valutazione che spetta ai giudici di merito e non a quelli della Suprema Corte che devono esaminare solo eventuali illegittimità o passaggi illogici nelle motivazioni della sentenza.
La Cassazione, anzi, evidenzia «elementi di prova a carico della prevenuta, della non conducenza degli esami medici prodotti e delle testimonianze acquisite dalle amiche della prevenuta e del diretto riscontro di un comportamento dilatorio e ostruzionistico in sede di espirazione». Tradotto: ricorso inammissibile e condanna a pagare 2mila euro alla cassa delle ammende.(p.b.)
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