Sicurezza
Appalto irregolare, Pisamover condannata
Le opere del parcheggio assegnate a una società senza requisiti. L’impresa esclusa risarcita con oltre 300mila euro
PISA. L’impresa che aveva vinto l’appalto non aveva i requisiti per aggiudicarsi i lavori. Quell’opera avrebbe dovuto essere assegnata alla seconda classificata.
Solo che, per una volta, i cantieri sono stati più veloci delle carte bollate. E così, non potendo riassegnare il lotto già concluso, i giudici hanno deciso per un risarcimento del danno a favore di chi venne escluso ingiustamente. A pagare sarà Pisamover. A incassare oltre 300mila euro il Consorzio Valori Scarl di Roma.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha ribaltato il verdetto del Tar del dicembre 2015 accogliendo la tesi della società romana.
La magistratura. La magistratura, stavolta amministrativa, torna a mettere il naso nel People Mover. E lo fa quasi in coincidenza con la bufera della scorsa settimana con i vertici decapitati dall’inchiesta su corruzione e tangenti “Amalgama” (ai domiciliari Mariano Aprea presidente di Pisamover, Michele Firpo, manager e direttore del cantiere, e Pacifico Belli, funzionario di Condotte, ndr) e l’ex direttore dei lavori, Giampiero De Michelis, in carcere con l’accusa di mostrarsi morbido nei controlli nel cantiere in cambio di lavori a favore di aziende riconducibili a lui o a un amico imprenditore.
Parcheggio conteso. Al centro del contenzioso c’era l’appalto per la realizzazione del parcheggio monopiano, ribattezzato “Aurelia” a servizio della navetta di collegamento (1,8 km) tra aeroporto e stazione finanziata con 21 milioni di fondi europei e 51 in carico alla società di gestione.
Il duello per l’appalto viene ingaggiato dal Consorzio Valori Scarl contro la Impresim Srl di Salerno in raggruppamento temporaneo di impresa. La migliore offerta è quella della Impresim che, su una base d’asta di 4,7 milioni di euro, propone un ribasso del 35,24 per cento.
Il Valori Scarl perde per un soffio: la sua proposta si ferma al 34,80 per cento. L’assegnazione viene impugnata al Tar dal Consorzio Valori Scarl che mette in fila quattro lacune a carico dei vincitori.
I quattro punti deboli. Per i ricorrenti la Impresim nella sua offerta non aveva chiarito bene gli oneri stabiliti per la sicurezza; c’era poi una «irregolarità fiscale della Adinolfi Giovanni Srl ausiliaria del Rti aggiudicatario a carico della quale l'Agenzia delle Entrate avrebbe attestato l'esistenza di una cartella di pagamento (35mila euro, ndr) notificata il 3 dicembre 2014, e non impugnata e la cui istanza di rateizzazione non sarebbe utile a sanare la situazione»; l’assenza di requisiti di capacità tecnico-finanziaria per il Rti Impresim/Eredi Pepe Salvatore, «poiché la mandataria Impresim, sarebbe sprovvista di qualificazione nella categoria OG3, classifica II-bis, e non sarebbe per questo utile la dichiarazione di avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa Adinolfi, visto che il contratto di avvalimento non godrebbe di oggetto esauriente»; assenza dei requisiti corrispondenti a coprire la quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori assunte nella categoria prevalente OS 18-A per la controinteressata Impresim.
Insomma, un’associata alla società vincitrice aveva delle pendenze con il fisco che la richiesta di rateizzazione non aveva disinnescato. Una “sbavatura” tra i requisiti ritenuta intollerabile dal Consiglio di Stato.
Inoltre, la Impresim poteva occuparsi di appalti fino a 1,8 milioni di euro, mentre per la sua quota parte nel Rti il carico era superiore anche se di poco.
Un imprevisto che aveva indotto Pisamover a scrivere alla società per sistemare le ripartizioni, bilanciandole in modo da rientrare nei tetti di legge, sulla distribuzione delle quote di partecipazione. Un tentativo per fornire numeri capaci di reggere la conferma dell’appalto.
L’aiutino dato da Pisamover. L’errore era stato sanato «grazie a un soccorso istruttorio ammesso dalla interessata, che ha consentito la correzione delle quote interne al raggruppamento risultato aggiudicatario. È doveroso rilevare l'inammissibilità della correzione in gara delle quote dichiarate e per di più grazie all'intervento della stazione appaltante» scrive il Consiglio di Stato.
Un aiutino inammissibile e, soprattutto, sufficiente nella sua violazione a far saltare tutto. Ma all’epoca il Tar fu di un altro avviso. Di qui il secondo ricorso degli esclusi.
Opera finita. Mentre il fascicolo passava tra cancellerie e aule di Tribunale, il parcheggio (costato poco più di 3 milioni di euro) viene realizzato.
Pisamover nel frattempo corre ai ripari e con la risoluzione del contratto con il raggruppamento Impresim effettua direttamente le opere, ricorrendo a un subappalto, al centro della lite legale.
Escluso risarcito. Quando il Consiglio di Stato esamina il ricorso dà ragione al Consorzio Valori Scarl, ma non può certo assegnargli la costruzione di un parcheggio già concluso. La soluzione allora è quella di riconoscere alla società (la richiesta era di 475mila euro) un risarcimento dei danni per «lucro cessante». Che i giudici calcolano nel dieci per cento dell’importo offerto (3 milioni di euro frutto del ribasso del 34,80 per cento). Pisamover dovrà saldare circa 300mila euro con l’aggiunta degli interessi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
