Attenzione
Cade dalla moto per la strada rotta: Comune condannato
Sentenza del Tribunale: risarcimento di oltre 17mila euro Il centauro era finito a terra per un dislivello nell’asfalto
VECCHIANO. Uno schianto in moto provocato da un dislivello stradale all’imbocco di un cavalcavia. Il motociclista cade, si fa male e punta il dito contro quell’inciampo imprevisto come causa dei suoi guai.
A otto anni dall’incidente, il conto dei danni lo deve pagare il Comune per non aver assicurato la sicurezza del fondo stradale.
Lo ha deciso il Tribunale di Pisa accogliendo le ragioni del centauro, 49enne, di Vecchiano, assistito dall’avvocato Carlo Cavalletti.
Il motociclista aveva citato per danni il Comune di Cascina sul cui territorio il 25 aprile 2008 si era verificata la carambola innescata da un manto sconnesso e conclusa con un ricovero in ospedale per la vittima della pessima manutenzione della strada.
Quel gradino traditore a ridosso del cavalcavia era stato determinante nel far perdere il controllo della moto con relativa caduta del conducente. Lesioni serie oltre ai danni al veicolo. E tutto per quel dislivello nell’asfaltatura che aveva trasformato la strada in un percorso con insidie e rischi poco visibili.
Oltre 17mila euro l’importo che l’amministrazione cascinese dovrà versare per non aver garantito l’idonea condizione della superficie della carreggiata in via del Fosso Vecchio a Navacchio poco prima della rampa che attraversa e supera la Fi-Pi-Li.
Era stato quell’incrocio il teatro dell’incidente che ha dato il via al contenzioso non risolto con un accordo dalle parti e che è approdato in Tribunale.
Secondo il Comune la competenza stradale era della Provincia e, quindi, non era l’ente di Corso Matteotti a dover rispondere di eventuali danni.
Di opposto avviso il motociclista e il suo legale che, alla fine, dopo anni di battaglie legali si sono visti riconosciuti in primo grado l’affermazione del principio di responsabilità comunale.
Si legge nella sentenza che «appare irrilevante determinare chi sia l'effettivo proprietario della struttura perché rileva chi ha l'obbligo di mantenerla» e su tale aspetto sottolinea come «la manutenzione del manto compete all'ente proprietario della strada sovrapassante e quindi al Comune mentre non si ravvisa per quale motivo dovrebbe essere in capo al soggetto proprietario della strada sottopassante (la Provincia, ndr)».
Il giudice ha accolto tutte le ragioni del motociclista che si è visto risarcire il danno materiale e biologico.
Pietro Barghigiani
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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