Il dolore
Procura “promossa” dalla Cassazione «Logli va processato»
Proscioglimento annullato, accolti tutti i punti del ricorso Dal movente ai graffi sospetti: ecco le carte dell’accusa
PISA. Volti sereni in Procura e la consapevolezza che la partita è più che mai aperta. E con una serie di elementi a sostegno dell’accusa che rianimano un fronte che per un anno - dalla sentenza di proscioglimento del 6 marzo 2015 - si era arrovellato sulla natura di un verdetto ora fatto a pezzi dalla Cassazione. Uno a uno e palla al centro nel match Procura-Antonio Logli per arrivare a una verità giudiziaria sulla scomparsa di Roberta Ragusa.
«Siamo molto soddisfatti per l’esito del ricorso – spiega il procuratore capo, Alessandro Crini –. Le nostre considerazioni sono state accolte e e valutate positivamente e questo non può che farci piacere. Ora ci prepariamo all’udienza preliminare».
Mentre il legale di Logli, l’avvocato Roberto Cavani rimanda ai prossimi giorni un commento sulle motivazioni, le 22 pagine scritte dal consigliere estensore della Suprema Corte, Gaetano Di Giuro, non solo spiegano perché dagli atti «non emerga in modo evidente l'innocenza dell'imputato», ma mettono sotto accusa l’operato del gup, Giuseppe Laghezza.
Gli contestano, con varie sottolineature, errori di metodo e violazione delle norme sulla procedura penale.
Una bacchettata severa per il giudice conosciuto per l’equilibrio del suo operato. Le 13 pagine delle sue motivazioni vengono cestinate con una severità che ha sorpreso le stesse parti processuali.
Udienza dopo l’estate. La Procura non dovrà chiedere un nuovo rinvio a giudizio per Logli accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere.
Basta quello già esaminato nel marzo 2015 quando in aula si presentarono i pm Antonio Giaconi, allora procuratore reggente e Aldo Mantovani, titolare del fascicolo.
Quando il fascicolo arriverà all’ufficio gup, sarà la dottoressa Elsa Iadaresta, una volta verificata l’eventuale incompatibilità sul caso, a occuparsi della vicenda.
L’ipotesi dell’udienza preliminare fissata a dopo l’estate è più che plausibile.
«Con motivazioni del genere il gup ha la strada spianata verso il rinvio a giudizio» è il commento che rimbalza tra Procura e Tribunale.
Da filtro e giudice di merito. Per la Cassazione «era richiesto al giudice di pronunciarsi non sulla responsabilità dell'imputato, ma sulla sufficienza, sul piano processuale, del compendio descritto probatorio a legittimare il rinvio a giudizio».
Questo eccesso di giudizio è uno dei motivi dell’annullamento del non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Essere andato oltre la valutazione che spetta al gup, non aver avuto una visione d’insieme del contesto, aver ritenuto superfluo un dibattimento capace di portare nuove prove e non aver escluso l’esistenza in vita di Roberta Ragusa, sono le quattro picconate della Cassazione alla sentenza di Laghezza.
Movente e amante. Secondo i giudici romani il movente dell’omicidio è costituito dalla relazione extraconiugale con Sara Calzolaio esistente da anni, «dall'insofferenza di quest'ultima per il fatto che l'amante non si separasse dalla moglie, dall'intenzione della Ragusa di rendere detta relazione pubblica ove l'uomo non vi avesse messo fine e dalle negative conseguenze che la separazione avrebbe potuto avere sulla situazione economica e lavorativa dell'imputato».
Punti di debolezza. Messi in fila sono diversi i punti di debolezza che per la Cassazione meritano un passaggio processuale e non possono essere spazzati via tout court con una sentenza di proscioglimento.
Telefonini, mail e bugie. Primo, nelle motivazioni si sostiene che l’imputato aveva riferito dichiarazioni reticenti e non veritiere sulla crisi del suo rapporto coniugale, sulla sua relazione adulterina, sul numero di telefonate fatte con l'amante la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012.
E ancora, l'invito rivolto il 15 gennaio alla Calzolaio a distruggere i cellulari usati per le loro conversazioni ed il riferimento fatto all’allora amante, ora compagna, circa la distruzione da parte di Logli delle e-mail dalla posta elettronica e di ogni dato che potesse ricondurre al loro rapporto.
Graffi sospetti. Ci sono poi i graffi sul viso dell’uomo. In particolare sulla fronte, il giorno successivo alla scomparsa della moglie.
La Cassazione è dell’avviso che le «giustificazioni contrastanti dal medesimo fornite in ordine agli stessi, avendo riferito alla collaboratrice domestica Latona di aver urtato uno spigolo e ai carabinieri di essersi ferito con delle foglie di un ulivo».
Le visite a Gozi e la simulazione dell’avvistamento. Nell’elenco i giudici del Palazzaccio inseriscono anche le mosse addebitate all'imputato, che ha sempre negato, quando «si è presentato sia la mattina che il pomeriggio presso l'abitazione dei Gozi, chiedendo se la notte precedente avessero visto o sentito qualcosa». Un’intercettazione ambientale prova, per l’accusa, che Logli sapesse dell’avvistamento notturno da parte di Gozi, testimone della presunta lite tra moglie e marito in via Gigli. “Chi l’ha visto?” fece un servizio su un testimone oculare dicendo che l’incrocio Gozi-Antonio si sarebbe materializzato in via Dini, davanti alla casa dei Logli. In un’intercettazione in auto con un amico l’elettricista, però, fa una verifica sull’avvistamento in via Gigli, dove Gozi sostiene di averlo visto, ma quella strada non era stata indicata nel servizio televisivo.
«Logli riferisce alcuni particolari, che sarebbero stati riportati dal testimone, non ancora, però, di dominio pubblico, a riprova della conoscenza degli stessi» sottolinea la Cassazione. Che rimarca anche «l'inusuale parcheggio del veicolo Ford la sera del fatto, che invece di essere come al solito posteggiato nell'autoscuola era nel vialetto dell'abitazione, riferito dalla collaboratrice domestica dei Logli, Margherita Latona».
Niente allontanamento volontario. Le motivazioni prendono in esame anche il punto di vista della Ragusa con le sue perplessità espresse alle amiche circa l'incidente del 10 gennaio quando il marito da una scala le aveva passato uno scatolone che le era caduto addosso. Poi la storia dell’allontanamento volontario, sostenuto dalla difesa che ha sempre chiesto alla Procura di sondare piste alternative a quella che, dall’avviso di garanzia dell’8 febbraio 2012, grava su Logli.
«È improbabile che la donna sia addivenuta - senza che nulla lo facesse presagire - alla decisione di allontanarsi dalla propria abitazione e di abbandonare i figli» chiosa la Suprema Corte.
Non c’è alternativa all’omicidio. La Cassazione esclude che Roberta abbia deciso di punto in bianco di andarsene, nonostante il malessere e la crisi coniugale.
«È del tutto estraneo alla logica ritenere che la Ragusa si possa essere allontanata da casa, da sola, nel corso di una gelida notte invernale, a piedi, senza documenti, denaro, telefono, vestiti, né altro che potesse consentirle un minimo di sopravvivenza anche solo per poco tempo – si legge nelle motivazioni –. Senza poi farsi viva con i figli con i quali aveva un fortissimo legame affettivo, come riferito dai congiunti anche del marito, riuscendo a far perdere ogni traccia di sé nonostante il clamore mediatico della vicenda».
Vengono escluse la perdita di memoria, a causa dello scatolone finito in testa due giorni prima della sparizione e il suicidio «per il fatto che la donna non abbia dato alcun segnale depressivo, non abbia mai commesso precedentemente alcun gesto autolesionistico, ed, inoltre, che abbia programmato tutta una serie di attività per i giorni successivi a quelli della sua scomparsa».
Non resta, «da ritenersi del tutto logica e coerente col compendio indiziario evidenziato» la fine violenta di Roberta.
Una miriade di spunti, magari imperfetti e fragili se presi singolarmente, ma che in una visione complessiva possono incastrarsi costituendo uno scenario con ruoli e responsabilità che per la Cassazione giustifica un processo. Dopo l’estate l’ennesimo round Procura-Logli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
