Sicurezza
Caparra restituita ma solo per finta Agenzia risarcita
Compravendite, due sentenze del giudice di pace Quando si firma un mandato non si può fare tutto da sé
PISA. Il mercato immobiliare in città dà finalmente segnali di ripresa, ma con l'aumento delle compravendite aumenta anche il rischio di fare qualche errore che poi si pagherà in sede giudiziaria. Ne fanno fede due recenti pronunce del Giudice di pace pisano che ha condannato altrettanti clienti a indennizzare le agenzie immobiliari alle quali si erano rivolti.
Nel primo caso il giudice, Ermanno Sanzo, non crede affatto alla buona fede del cliente. Si tratta della causa (sentenza 925/15) intentata da un'agenzia cittadina nei confronti di un cliente napoletano: l'agenzia, difesa dagli avvocati Elena Jaccheri e Marco Pieggi, chiedeva il compenso di mediazione pari a 2.440 euro, relativo a una proposta di rilievo d'azienda apparentemente non andata a buon fine: improvvisamente per rinuncia della venditrice veniva restituita la caparra, ma successivamente la stessa agenzia scopriva che poco tempo dopo la stessa venditrice aveva raggiunto un accordo alle stesse condizioni e allo stesso prezzo di cessione con un familiare del vecchio cliente. "A quel punto risultava chiaro - viene scritto in sentenza - che era stato ordito un disegno scorretto al fine di eludere il pagamento dovuto all'agenzia da entrambe le parti per l'attività di mediazione".
Il magistrato ha quindi accolto la richiesta dell'agenzia immobiliare condannando il cliente (rimasto contumace) a pagare i 2.440 euro più interessi, oltre a 1.500 euro di spese di giudizio oltre Iva e Cpa.
Nella seconda sentenza (90/16, giudice Bruno Neri) invece non viene messa in discussione la buona fede del cliente, ma il suo comportamenti viola comunque quanto concordato con l'agenzia immobiliare che, assistita dall'avvocato Dalle Vacche di Livorno, ha chiesto e ottenuto in indennizzo di 5mila euro.
Una donna pisana si era rivolta all'agenzia per vendere la sua casa, dandole l'esclusiva, ma poi era riuscita a trovare da sé un compratore.
«Non viene richiesto - annota il giudice - l'importo provvigionale quale compenso per l'intermediazione immobiliare diretta effettuata dall'agente ma come violazione dell'impegno contrattuale assunto dalla convenuta a vendere in via esclusiva (ovviamente in un arco di tempo ben determinate) l'immobile».
Non è in discussione, si legge nella sentenza, il diritto del proprietario a vendere l'immobile in sua proprietà, ciò che viene chiesto è l'importo che la società avrebbe percepito se l'immobile fosse stato da essa venduto. Quindi non si tratta di una mediazione vera e propria, ma piuttosto un ristoro del danno subito dall'agenzia il comportamento della cliente.
In pratica la donna è stata condannata a pagare non la provvigione ma una sorta di "penale" per non avere rispettato l'impegno.
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