Sicurezza
Giudice sceglie il web come fonte di prova in una causa per danni
Decisiva nel verdetto l’ora del tramonto consultata su Google Cittadino lamentava la caduta di sera su tombino non visibile
PISA. Poi dicono che internet non serve. Google di sicuro ha fatto risparmiare più di seimilacinquecento euro al Comune di Pisa, senza nemmeno saperlo. Va anche detto che se il Comune li ha risparmiati, un cittadino invece ce li ha rimessi, fra mancato risarcimento e pagamento della spese legali.
L’uomo infatti aveva fatto causa davanti al Giudice di pace, chiedendo cinquemila euro di risarcimento in seguito a un infortunio patito l’8 ottobre 2013: la causa è stata discussa davanti al giudice Flavio Ceccarini (sentenza 165/16).
L’uomo riferiva che quel giorno, alle ore 21 circa, stava percorrendo a piedi la via Ferdinando Agostini della Seta, quando giunto all'altezza del civico n. 1, era caduto a terra, subendo lesioni, a causa di un avvallamento della sede stradale adiacente ad un tombino della rete fognaria presente sul marciapiede; vane erano state le richieste risarcitorie avanzate in sede stragiudiziale.
Il Comune si costituiva in giudizio, assistito dall’avvocato Nunzia Guida. E sosteneva che il tombino era oggettivamente visibile, e questo non poteva sfuggire ad una persona dotata di media prudenza; inoltre era insussistente la imprevedibilità del pericolo.
Il giudice ha dato ragione al Comune. «Infatti - rileva in sentenza - l'unica teste citata da parte attrice e che riferisce di avere assistito al fatto, lo colloca temporalmente alle ore 19 anziché alle ore 21, come invece riferito da parte attrice in atto di citazione: tale circostanza da un lato non può che portare a valutare in una luce critica l'attendibilità effettiva del teste, dall'altro rende assolutamente incerta anche l'esistenza di una effettiva insidia nel senso inteso dalla giurisprudenza».
La Cassazione infatti ha stabilito (Cass. Civ.Sez. III, 19.11.2009, n. 24428) che «l'insidia è una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità … integra pericolo occulto ed è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cosa in custodia».
Va bene, ma cosa c’entra internet? La sentenza arriva dopo due anni e mezzo dall’incidente e, si legge ancora nella sentenza, «come facilmente verificabile attraverso una ricerca sul web, il giorno 8 di ottobre a Pisa il sole tramonta alle ore 18.46; quindi alle ore 19 il sole era effettivamente tramontato, ma costituisce un dato di comune esperienza che la visibilità effettiva un quarto d'ora dopo il tramonto è certamente superiore a quella che si ha due ore dopo il tramonto. Se quindi il fatto è accaduto alle ore 19, come riferito dalla teste, manca una effettiva prova che il tombino non fosse visibile in quanto non si era ancora in una situazione di buio come può essere alle ore 21».
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