Se per una questione di distanze si finisce in tribunale
SANTA CROCE SULL’ARNO. Inizialmente la legge parlava solo di 500 metri di distanza minima, quella che dovrebbe separare scuole, centri ricreativi e altri luoghi definiti “sensibili” dal richiamo di...
SANTA CROCE SULL’ARNO. Inizialmente la legge parlava solo di 500 metri di distanza minima, quella che dovrebbe separare scuole, centri ricreativi e altri luoghi definiti “sensibili” dal richiamo di slot e videopoker.
Una distanza di sicurezza, tuttavia, che non può essere calcolata tracciando semplicemente un cerchio su una mappa, ma determinata in base ai vari percorsi possibili. A dirlo, nel luglio scorso, erano stati i giudici del Tar Toscana, accogliendo il ricorso presentato da una sala slot di Santa Croce sull'Arno, bocciando la revoca dell'autorizzazione rilasciata pochi giorni prima dall'amministrazione comunale. Una storia che inizia nel 2013, quando la catena Romagna Giochi aveva deciso di aprire l'ennesima filiale nella cittadina del Cuoio, in via Sant'Andrea. All'epoca il comune si era già dotato di un proprio regolamento, che vietava l’apertura di qualunque tipo di sale da gioco in un raggio di 200 metri da scuole, asili, luoghi di culto e altri luoghi “sensibili”. Non rientrando in questa casistica, l'attività di via Sant’Andrea ottenne l’autorizzazione all’apertura, portando a tre il numero di sale da gioco presenti a Santa Croce. Il tutto, però, a pochi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 57, che fissava in 500 metri il limite di sicurezza per tutte le attività dotate di videolottery. Da qui la decisione del comune di Santa Croce di revocare alla Romagna Giochi l'autorizzazione all'utilizzo di videolottery all'interno della sala giochi, facendo leva sulla distanza tra l'attività di via Sant'Andrea e il centro giovani in largo Bonetti. Da qui il ricorso presentato dalla Romagna Giochi e ritenuto ammissibile dei giudici del tribunale amministrativo, con una sentenza destinata a fare scuola, nella quale si spiega che l'applicazione della legge non può avvenire semplicemente tracciando un cerchio con un compasso.
Secondo il Tar, infatti, la distanza minima, «per avere un senso ed essere efficace – si spiegava nella sentenza – deve essere reale e non puramente virtuale: 500 metri calcolati come raggio di un cerchio corrispondono alla stessa distanza su un percorso in linea retta, ma possono corrispondere a distanze ben maggiori su percorsi diversi». In sostanza, per applicare la normativa regionale occorre una valutazione aderente alla realtà urbana, calcolando tutti i percorsi possibili.
Giacomo Pelfer
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