Il Tirreno

Pisa

Caso Ragusa, il 17 marzo la parola alla Cassazione

Fissata l’udienza per esaminare i cinque ricorsi contro il proscioglimento di Logli La sorte del marito di Roberta oscilla tra il processo e l’uscita di scena definitiva

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PISA. Il destino assegna al mese di marzo le sorti processuali del caso Ragusa: fu il 6 marzo 2015 il giorno del proscioglimento di Antonio Logli; sarà il 17 marzo, ore 9, la data in cui la Cassazione esaminerà i cinque ricorsi presentati contro la sentenza che esclude ogni responsabilità di Logli nella sparizione (tra il 13 e il 14 gennaio 2012 a Gello) della moglie Roberta Ragusa (il 21 marzo compirebbe 49 anni). L’annuncio della data è stato formalizzato dall’avvocato Nicodemo Gentile dell’associazione Penelope, una delle tre parti civili, insieme a cugine e zii di Roberta, che si erano costituite nel procedimento contro Antonio Logli.

Le ipotesi. Nel caso in cui la Suprema Corte dovesse respingere i ricorsi, l’elettricista della Geste non affronterebbe un nuovo esame davanti al Gup per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura. E, a livello di indagini, solo in presenza di fatti nuovi o del ritrovamento del corpo, la magistratura potrebbe far ripartire l’inchiesta a carico di Logli. Se, al contrario, la Cassazione accogliesse le impugnazioni, il marito di Roberta Ragusa si ritroverebbe di fronte al Gup, Elsa Iadaresta, per sostenere un’altra udienza preliminare con un esito che potrebbe oscillare tra il rinvio a giudizio in Corte d’Assise e un nuovo proscioglimento.

I 4 motivi del ricorso. Il ricorso della Procura di Pisa si basa su quattro punti che, nelle intenzioni dell'accusa, dovrebbero smontare il proscioglimento di Logli. Le contestazioni riguardano l'eccesso di motivazioni del Gup che sarebbe andato oltre la disamina richiesta in sede di udienza preliminare; non aver valutato in maniera approfondita una serie di elementi sostenuti dall'accusa anche a livello testimoniale; non aver chiarito su quali riscontri si possa sostenere che, pur in assenza del corpo, la donna possa considerarsi viva; aver ritenuto il processo incapace di poter aggiungere ulteriori elementi probatori.

Il teste Gozi. Il perno dell'accusa è Loris Gozi, il giostraio che sostiene di aver visto Logli in auto la notte tra il 13 e il 14 gennaio in via Gigli. Il Gup non gli crede. La Procura argomenta così l'utilizzabilità del teste. «Quanto, per esempio, alla divergenza riguardante il tipo di auto vista dal Gozi ferma su via Gigli, prima indicata dallo stesso in una Citroën C3 e, poi, in una Ford Sw con il Logli al posto guida, risulta come il Gozi ne abbia dato convincenti ed esaustive spiegazioni: egli fu indotto dalla moglie e da altri familiari a non rivelare agli inquirenti i fatti nella loro integralità, volendo evitare di rimanere coinvolti nella storia».

I graffi di Logli. Nel ricorso viene sottolineato che il giudice «ha completamente sottovalutato la circostanza che il Logli si presentava il giorno successivo alla scomparsa della moglie con graffi sulla fronte e sulle mani, sull'origine dei quali dava spiegazioni contraddittorie, graffi possibile conseguenza del litigio avvenuto in via Gigli con la Ragusa; nonché la stessa condotta del Logli, che, tra tutti i residenti di via Gigli, e abitanti di San Giuliano, si era presentato solo dalla famiglia Gozi e per ben due volte (mattina e pomeriggio), con una foto della moglie per chiedere se nel corso della notte avessero visto o sentito qualcosa, condotta non altrimenti spiegabile se non per accertarsi se fosse stato visto o sentito mentre litigava con la moglie».

Il dibattimento. Non è vero, sostiene la Procura, che la «insufficienza e contraddittorietà degli elementi acquisiti non sia superabile in giudizio» come prospetta il Gup. «La sentenza è altresì viziata nella parte in cui il Gup non spiega compiutamente le ragioni della non superabilità di quegli elementi di prova dallo stesso giudicante ritenuti ambigui e contraddittori. Il Gup non considera ad esempio, la possibilità, di effettuare in sede dibattimentale esperimenti giudiziali sul luogo dei fatti. Né, infine, considera l'utilità dell'esame, nel contraddittorio delle parti, di quei testi legati da rapporti affettivi e familiari con l'imputato (familiari e Sara Calzolaio), che potrebbero rivelare circostanze ancora ignote».

Pietro Barghigiani

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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