Il Tirreno

Pisa

Si iscrive a un corso di lingue e si ritrova nella black list

PISA. Aveva sottoscritto nel 2007 un contratto per un corso di inglese, che costava poco più di duemila euro, firmando per il pagamento in 13 rate. Dopo soli due giorni esercitò il diritto di recesso,...

2 MINUTI DI LETTURA





PISA. Aveva sottoscritto nel 2007 un contratto per un corso di inglese, che costava poco più di duemila euro, firmando per il pagamento in 13 rate. Dopo soli due giorni esercitò il diritto di recesso, come gli garantiva la legge, ma da allora fu tempestato ugualmente di solleciti di pagamento, fino a trovarsi addirittura iscritto nella famigerata black list, l’elenco dei cattivi pagatori.

Una vera odissea contrattuale, quella di un pisano, che finalmente è riuscito ad avere giustizia. Ma per averla ha dovuto fare ricorso al giudice di pace, assistito dall’avvocato Roberto Bottai. Il magistrato (Carlo Scognamiglio, sentenza 867/14) ha riconosciuto le sue ragioni, dichiarando illegittima l’iscrizione alla black list gestita dalla Crif (Centrale di Rischio Finanziario) tramite Eurisc, confermando la validità del suo recesso da quel contratto e condannando il presunto creditore a mille euro di risarcimento più 1.300 euro circa di spese legali.

La vicenda inizia nel novembre del 2007, quando il pisano accetta di iscriversi a un corso intensivo di apprendimento della lingua inglese. Come molti altri, dato che la cifra da pagare non è esigua, decide di pagare a rate.

Dopo due giorni però ci ripensa e invia la raccomandata di recesso sia alla scuola privata di lingue, sia alla finanziaria. Entrambe però fanno finta di ignorare il suo diritto. La scuola ormai si considera fuori dai giochi, la finanziaria inizia a tartassare il presunto cliente con richieste di pagamenti e alla fine lo iscrive nella black list. Oltretutto la stessa finanziaria cede il credito a una banca. Ed è questa che continua a chiedere soldi al malcapitato (fino a superare i tremila euro).

L’uomo fa causa alla banca e inizia il rimpallo di responsabilità: nel giudizio viene anche sostenuto che il cliente, quand’anche avesse ragione, avrebbe dovuto chiamare in causa (litisconsorzio necessario) banca, finanziaria e scuola. Tutte argomentazioni rigettate però dal giudice che nota in sentenza come questi soggetti abbiano “marciato insieme” contro il malcapitato senza tener conto dei suoi diritti.

Di qui la condanna della banca, che a sua volta si dovrà rivalere con la finanziaria (ora in liquidazione). E il cittadino ne esce esausto ma vincitore.

Antonio Scuglia

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

La manifestazione

Firenze, oltre 2.000 studenti in corteo: «Se ci togliete il futuro noi vi blocchiamo il presente»

di Redazione Firenze