Il dolore
Attraversa fuori dalle strisce e cade: pagherà le spese
Una donna fa causa dopo essere inciampata in un tombino, ma è solamente colpa sua
PISA. Attraversa la strada e inciampa in un tombino: cade rovinosamente per terra, si fa male e cita in giudizio la Provincia e il Comune (quello di Crespina, per l’esattezza luogo dell’infortunio). Risultato? Non solo non verrà risarcita, ma dovrà pagare anche le spese legali delle controparti, un totale di circa 1.500 euro. Perché? Perché non ha attraversato sulle strisce e quindi per il Codice della strada è “colpevole” dell’evento.
La sfortunata protagonista è una signora della provincia di Pisa e la causa si è discussa davanti al giudice di pace Alberto Del Monaco (sentenza 974/2015). Il fatto risale al terso pomeriggio di un giorno di settembre di due anni fa: la donna, dovendo attraversare la strada, scendeva dal marciapiede, per dirigersi sul lato opposto della carreggiata (così viene affermato in atto di citazione) ed infilava il piede nell'area ove era collocato un tombino, cadendo di conseguenza rovinosamente a terra.
Ma la sua richiesta di risarcimento, dichiara il giudice, è infondata. «Invero, - spiega il magistrato in sentenza - per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (fra le altre, sentenza numero 20943 del 30.09.2009) la responsabilità per le cose in custodia sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: è necessario che vengano riscontrate un'alterazione della cosa, che per le sue caratteristiche configuri un’insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità ed invisibilità di tale situazione di pericolo».
Il punto è che secondo l’istruttoria la donna è caduta dopo essere scesa dal marciapiede per dirigersi verso il lato opposto. «Ma se così è, proprio tale comportamento colposo deve ritenersi quale causa esclusiva di interruzione del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno».
Provincia e Comune non possono essere ritenute responsabili, perché «l'art. 190, comma 2 del C.d.s., espressamente stabilisce che i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali e dei sottopassaggi. Quando questi non esistono o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri». In quel luogo, la distanza del tombino dalle strisce pedonali è rispettivamente di 42 metri dal lato sinistro e di 58 dal lato di destra, quindi posizionato ad una distanza inferiore ai 100 metri, per cui la donna «aveva l'obbligo di attraversare la carreggiata servendosi delle strisce pedonali».
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