Sicurezza
Banca deve risarcire i titoli venduti a un risparmiatore
Secondo la Corte d’Appello le informazioni date al cliente erano scarse L’istituto di credito era obbligato a spiegare il tipo di investimento: condannato
PISA. Un’altra vittoria dei risparmiatori contro le banche a Pisa. L’ennesima. Questa volta il successo arriva dalla Corte di Appello di Firenze che ha sancito che la banca ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente; all'operatività di questa regola non è di ostacolo il fatto che il cliente abitualmente investa in titoli finanziari, perché ciò non basta a renderlo investitore qualificato.
La Corte di Appello di Firenze, pur accogliendo la richiesta della Banca, che aveva perso anche il primo grado di giudizio, per nullità del contratto di acquisto dei titoli, ha riformato la sentenza qualificando diversamente l'illecito, riconoscendo parimenti un risarcimento del danno al cliente, pari al valore dei titoli venduti.
In primo grado il Giudice del Tribunale di Pisa aveva accolto le richieste del cliente, condannando la banca in quanto l'acquisto dei titoli era stato effettuato in assenza di un valido ordine, dichiarando quindi la nullità dell'intera operazione.
Contro tale provvedimento la Banca ha proposto appello avanti alla Corte fiorentina, e quest'ultima, pur revocando la declaratoria della nullità dell'ordine, ha condannato la Banca al risarcimento del danno pari al valore di acquisto dei titoli, in quanto inadempiente ai doveri di informazione ed adeguatezza dell'investimento.
La Corte d'Appello, come spiega l'avvocato Giovanni Longo, legale della Confconsumatori di Pisa che ha seguito il cliente, in realtà ha negato che il contratto fosse nullo, così come stabilito in primo grado. Ha invece accolto e qualificato diversamente il contegno tenuto dalla banca, dichiarando che l'ente creditizio era venuto meno al dovere di informazione specifica che la legge, in materia, ed il relativo regolamento Consob impongono.
Secondo la Corte l'onere informativo non deve avere contenuto generico, ma deve essere adempiuto con riferimento specifico ai titoli oggetto di negoziazione. Lo stabilisce una vecchia sentenza della Corte di Cassazione: "in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di dare attuazione ad un ordine, ancorché scritto, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto”.
Nel caso di specie non è emerso che la banca abbia dato informazioni specifiche sul titolo venduto.
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