Il dolore
Ghiaccio sulla strada Provincia condannata
Ma su un danno di quasi novemila euro, l’automobilista coinvolto nell’incidente ne riceverà solo duemila
PISA. Quasi novemila euro di danno per l’auto uscita di strada a causa del fondo ghiacciato, ma l’automobilista ne riceverà solo duemila: è sempre più difficile dimostrare l’assenza del concorso di colpa.
Il conducente infatti ha sempre l’obbligo di guidare con la massima prudenza. Lo ricorda la sentenza 785/14 del giudice di pace di Pisa Dario Bongiorno, nedlla causa che vedeva il proprietario dell’autovettura opposto alla Provincia di Pisa, titolare del tratto di strada dove avvenne l’incidente una mattina di gennaio del 2013.
La strada di cui si parla è via Cucigliana – Lorenzana nel comune di Fauglia, per la quale l’obbligo di custodia e manutenzione spetta alla Provincia. L’uomo chiedeva la condanna dell’ente al risarcimento dei danni alla sua Fiat Grande Punto, che fu necessario rottamare dopo l’incidente: nella circostanza l’auto era guidata da una donna che, intorno alle 8.30 di mattina, perdeva il controllo del mezzo a causa del ghiaccio nell’affrontare una curva, ed usciva di strada finendo in una fossa campestre, urtando così altro veicolo già presente nel fossato per essere uscito di strada nella medesime circostanze.
La Provincia chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che «l’evento dannoso si è verificato per colpa (imprudenza) dell’attore, che non ha tenuto una velocità di guida prudenziale e consona allo stato dei luoghi».
Con la sentenza 28.09.09 n.20754, ricorda il giudice Bongiorno, la Cassazione ha infatti esposto il principio, ribadito anche in sentenza n.8005/10, a mente del quale “la responsabilità da cose in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa stessa (e sia in grado di esplicare riguardo ad essa) un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato ed escludere che altri vi apporti modifiche”. In sostanza, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un’anomalia della strada, l’ente proprietario è responsabile, ex art.2051 c.c., salvo che non dimostri di non aver potuto fare nulla per evitare il danno, il che si verificherebbe “quando la situazione all’origine del danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa atteso che solo quest’ultima integra il caso fortuito”.
Nel caso esaminato, secondo la sentenza vale lo speciale regime di responsabilità contemplato dalI’art. 2051 c.c., ritenendosi sussistenti i presupposti sulla “custodibilità” della strada da parte della Provincia di Pisa, ossia che fosse possibile un controllo continuo su di essa idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi. L‘istruttoria ha di fatto provato come l’ente si fosse attivato il giorno prima dell’incidente «con aspersione di fondente salino per prevenire e/o eliminare la presenza di ghiaccio sul tratto stradale».
Dall’esame delle risultanze istruttorie è emerso che il fondo stradale in questione fosse bagnato e a tratti ghiacciato: «Il fatto del danneggiato, ovvero di non aver osservato una velocità regolata e adeguata alle condizioni della strada, può tutt’al più affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno». Di qui il concorso di colpa. Sull’ammontare del risarcimento, provata l’antieconomicità della riparazione del danno (8.870 euro), per il giudice «appare giusto indicare il valore antesinistro dell’auto in 4.000 euro» e quindi il risarcimento accordato all’automobilista è stato di 2.000 euro, pari alla metà del danno patrimoniale accertato.
Antonio Scuglia
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